Intelligenza artificiale e salute e sicurezza sul lavoro

E’ necessario monitorare l’impatto dell’AI in ambito di salute e sicurezza sul lavoro per Organismi di vigilanza ed RLS?

Legge 23 settembre 2025 n.132 – Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Come supponibile, l’avvento e la rapida diffusione dell’utilizzo dell’AI sta impattando in modo piuttosto evidente e sempre più massiccio nel mondo lavorativo, sia per ciò che concerne l’organizzazione del lavoro, sia per ciò che concerne le attività di produzione vera e propria (utilizzo dei macchinari, sistemi di gestione, dispositivi di controllo e altro).

Alla rapidità con la quale si muove questo mondo non corrisponde un’altrettanta capacità di rapidità di risposta e adeguamento delle conoscenze sia degli organismi di vigilanza, sia delle Rappresentanze sindacali.

I motivi sono molteplici ed eterogenei e solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, ne citiamo alcuni:

  • sono necessari tempi di “assestamento” e di riallineamento delle novità
  • è necessario un percorso di formazione per creare consapevolezza
  • è un ambito piuttosto sfuggente alle evidenze immediate delle problematiche
  • è complesso attuare un sistema di controllo indipendente dalle disponibilità alla collaborazione dei datori di lavoro
  • manca una rete nazionale di tutti gli attori coinvolti per avere una risposta di insieme


È quindi indubbio che l’avvento di questa vera e propria rivoluzione tecnologica porti con sé tutta una serie di criticità sulle quali almeno ora, deve essere aperta una riflessione, quantomeno per iniziare a sensibilizzare sui rischi, inevitabili, che un nuovo modo di lavorare porterà con sé.

Già nel testo di Legge è possibile “imbattersi” più volte nel concetto di rischio, per lo più direi “rischi”, considerando peraltro tutte le implicazioni che l’uso dell’AI porta anche in ambito di riservatezza dei dati e privacy.

Partiamo da questa prima considerazione, che interseca in modo non di poco impatto tutta la questione della necessità di informativa e di messa in evidenza dei mezzi di elaborazione di documenti (in questo caso ci riferiamo al tema salute e sicurezza sul lavoro) qualora si faccia ricorso all’utilizzo dell’AI.

Le aziende pongono in evidenza nei propri DVR o DUVRI il ricorso a questa modalità?

  • Con quali criteri, limiti, campi di intervento?
  • Con quale capacità di controllo e verifica interna?
  • Quale è il perimetro massimo entro cui si può ricorrere all’uso dell’AI?
  • Quali sono i correttivi posti in essere?
  • Gli organismi di vigilanza sono consci di quanto e come questa innovazione impatti?
  • Gli Rls sono messi al corrente di questa modalità di ausilio?

E utilizziamo volutamente ausilio e non “sostituzione” di elaborazione, in quanto (teoricamente) espressamente vietata proprio dalla suddetta Legge.

Sono le prime domande che sorgono spontanee nella lettura del testo della 132/2025.

La sensazione che l’attenzione vada tenuta alta aumenta nello scorrere del testo:

  • art. 5 vengono poste in evidenza le dinamiche di interazione uomo-macchina e l’impatto potenziale nei processi organizzativi.
  • art. 11 vengono richiamati una serie di obblighi del datore di lavoro e la necessità di trasparenza comunicativa che deve essere centrale nei processi di utilizzo dell’AI.

È di tutta evidenza che urge una formazione idonea sia per organismi di vigilanza che per le rappresentanze sindacali e gli RLS perché il rischio è quello di rimanere indietro rispetto all’evoluzione del mondo del lavoro, e conseguentemente, rimanere indietro nelle tutele sia in ottica sindacale che di salute e sicurezza sul lavoro.

Parimenti, è necessario ed urgente fornire strumenti legislativi e sanzionatori anche per chi deve intervenire sotto il profilo della vigilanza, evitando quanto più possibile, ridondanze e corto circuiti tra amministrazioni differenti e prevedendo fattive interazioni anche con le autorità preposte di specifico ambito, alcune delle quali menzionate all’art. 20. 

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