L’INSEGNAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NELLE SCUOLE
L’Assemblea della Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge n. 21 del 17 febbraio 2025, che introduce la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’insegnamento dell’educazione civica. La norma ha la finalità di perseguire e garantire la diffusione, nelle istituzioni scolastiche, delle conoscenze di base del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il provvedimento, dal testo molto stringato, si sostanzia nell’aggiungere all’elenco delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica anche le “conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”. L’articolo 3 della norma prevede la clausola della invarianza finanziaria, per cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Da una prima lettura, il provvedimento non appare in sintonia con le ambiziose finalità enunciate nella relazione illustrativa di accompagnamento della proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 630), dove vengono richiamati i principi fondamentali della Carta Costituzionale ad iniziare dall’articolo 1 che “eleva la democrazia e il lavoro a valori fondamentali della Repubblica”.
La relazione prosegue con i riferimenti all’articolo 4 che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e impegna la Repubblica a promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto. E ancora l’articolo 35 che prevede la tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e la cura della formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Nella sostanza i proponenti si prefiggono di assicurare che i futuri lavoratori e datori di lavoro siano consapevoli dei principi e delle regole che governano l’attività lavorativa attraverso l’introduzione dell’insegnamento di tale materia nelle scuole secondarie di secondo grado al fine di acquisire le conoscenze dei capisaldi dell’ordinamento e delle principali normative riguardanti il lavoro.
A fronte di tali ambiziose finalità appare oggettivamente riduttiva una norma che si limita ad aggiungere, al consistente elenco delle tematiche in materia di educazione civica, l’allocuzione “conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Undici parole comprese le preposizioni.
E appare anche problematico connettere l’obiettivo di fornire ogni elemento “utile alla prevenzione e alla gestione integrata dei rischi professionali” con la clausola dell’invarianza per la finanza pubblica. Un limite, questo, che non rende fattibile l’obiettivo che si vuole perseguire.
Nella sostanza un intervento che assume il connotato dello spot più che di una genuina volontà di contribuire alla costruzione della cultura della prevenzione.
Un attento esame del quadro normativo preesistente avrebbe potuto agevolmente verificare che nell’ordinamento sono già previste iniziative nella stessa materia. E che, forse, sarebbe stato più utile implementare quelle iniziative oppure procedere ad un riordino dell’intera materia.
In riferimento alla cultura e tutela della salute e della sicurezza, infatti, già il D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico della sicurezza sul lavoro) contiene previsioni rilevanti. L’articolo 9, comma 2, lettera f), dispone che l’INAIL svolga anche attività di promozione e divulgazione della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e dell’alta formazione artistica. E l’articolo 11, comma 1, lettera c), dello stesso D.Lgs. 81, menziona il finanziamento, da parte del Ministero dell’Istruzione, previo il trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, delle attività degli istituti scolastici volte a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza.
Ma anche la legge n. 107 del 2015, cosiddetta “Buona scuola” all’articolo 1, comma 38, dedica al tema la previsione che le scuole secondarie di secondo grado svolgano attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
Da ultimo appare utile rammentare anche il Protocollo di intesa del 26 maggio 2022 tra il Ministero dell’Istruzione, Ministero del lavoro, Ispettorato Nazionale del lavoro e INAIL, nel quale le parti concordano sull’importanza di promuovere programmi per la più efficace diffusione della cultura e dei valori della salute e della sicurezza nei luoghi di studio, vita e lavoro.
La breve ricognizione dell’assetto legislativo preesistente rivela un quadro normativo, evidentemente disarticolato, in una materia, quella della diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha la necessità di essere ricondotta ad un sistema semplificato sia della normativa che dei procedimenti amministrativi. Anche ricorrendo ad interventi di abrogazione. Nessun bisogno di un ulteriore aggravio normativo.
Pietro Napoleoni – Fondazione Prof. Massimo D’Antona –
