TRABATTELLI (ponti su ruote a torre)
- i piccoli trabattelli (UNI 11764:2019), generalmente destinati “ad essere utilizzati in contesti specifici quali spazi ristretti e/o luoghi ad altezza ridotta ove devono essere spostati, disassemblati e riconfigurati rapidamente”,
- le “attrezzature speciali movibili” che, non conformi alle norme tecniche, sono “in genere concepite per risolvere particolari esigenze di lavoro, hanno caratteristiche diverse dai trabattelli e dai “piccoli trabattelli”, in genere dimensionali o di utilizzo.
I trabattelli, sono attrezzature provvisionali che vengono spesso utilizzate, generalmente per lavori di breve durata, nei luoghi di lavoro in cui ci sia necessità di lavorare in altezza.
Ad esempio i trabattelli vengono impiegati in interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, sia all’interno che all’esterno degli edifici, di manutenzione di infrastrutture e impianti”. E possono essere utilizzati anche “per la installazione dei dispositivi di protezione collettiva contro la caduta dall’alto, come per esempio parapetti provvisori o reti di sicurezza”.
Tuttavia i vantaggi e le caratteristiche dei trabattelli, ad esempio in termini di facilità di montaggio e spostamento, “inducono i datori di lavoro e i lavoratori a sottovalutare i rischi connessi al loro impiego e a ignorare i criteri di scelta di tali attrezzature in relazione alle caratteristiche delle attività da svolgere e all’ambiente lavorativo”.
In particolare l’art. 140 del d.lgs. 81/2008 “stabilisce i requisiti che un trabattello deve possedere e che in sintesi riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza”. E il fabbricante ed il datore di lavoro “devono dimostrare e garantire, per quanto di loro competenza, che il trabattello soddisfi tutti i requisiti” contenuti nell’articolo (ricordiamo che i trabattelli sono chiamati, in ambito normativo, anche ponti su ruote a torre
- I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
- Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
- Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.
- I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII.
- La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
- I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi”.
Il comma 4 dell’articolo ammette poi la possibilità di “non ancorare il trabattello alla costruzione se risulti conforme all’Allegato XXIII e cioè che:
- il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla UNI EN 1004;
- il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all’appendice A della UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale;
- l’altezza del ponte su ruote a torre non superi 12 m se utilizzato all’interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all’esterno (presenza di vento);
- per i ponte su ruote a torre utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra struttura;
- per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote a torre siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004”.
I trabattelli, la conformità al D.Lgs. 81/2008 e le norme tecniche
Si ricorda poi che “vista la mancanza di una direttiva di prodotto specifica”, i trabattelli non possono essere marcati CE” e che, attualmente, sono in vigore tre norme che li riguardano:
- UNI EN 1004-1:2021 – Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati – Parte 1: Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali;
- UNI EN 1004-2:2021 – Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati – Parte 2: Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d’istruzioni;
- UNI 11764:2019 – Attrezzature provvisionali – Piccoli trabattelli su due ruote – Requisiti e metodi di prova.
Benché non cogenti, queste norme “rappresentano i riferimenti tecnici nazionali e internazionali per la progettazione e la fabbricazione di trabattelli considerati sicuri (presunzione di sicurezza, d.lgs. n. 206/2005, codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)”. E in Italia, “la UNI EN 1004 è richiamata nel d.lgs. 81/08, divenendo di fatto cogente nei casi previsti all’articolo 140”.
Per dimostrare la conformità al d.lgs. 81/2008, il fabbricante ha alcune possibilità:
- “riferirsi alla norma tecnica UNI EN 1004 e all’Allegato XXIII”: “il fabbricante dovrà dichiarare la conformità al d.lgs 81/08 con il riferimento sia alla UNI EN 1004-1:2021 che alla UNI EN 1004-2:2021, la norma sul manuale di istruzioni del trabattello. Infatti il comma e) dell’Allegato XXIII stabilisce che per il montaggio, uso e smontaggio siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004. Un trabattello che rispetta contemporaneamente i requisiti di cui all’art. 140 e all’Allegato XXIII non deve essere ancorato alla costruzione in quanto la conformità alla UNI EN 1004-1 assicura che esso sia provvisto di stabilità propria”;
- “riferirsi alla norma tecnica UNI 11764:2019”: “i piccoli trabattelli di cui alla UNI 11764:2019 sono conformi all’art. 140 del d.lgs 81/08 in quanto rispettano tutti i requisiti ivi imposti e in particolare il comma 4. La norma infatti dispone che il piccolo trabattello abbia stabilità propria e non ne prevede l’ancoraggio alla struttura di servizio”;
- “redigere una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, con l’esecuzione di calcoli e/o prove”: il documento indica che “è comunque opportuno che il fabbricante, nella redazione della specifica di prodotto, si ispiri ai principi delle norme tecniche”.
La sicurezza dei trabattelli e il manuale d’istruzioni: le indicazioni specifiche
il manuale di istruzioni “deve indicare esplicitamente che:
- non è consentito aumentare l’altezza della piattaforma mediante l’uso di scale, casse o altri dispositivi;
- non è consentito l’utilizzo del trabattello all’esterno se non è previsto dal fabbricante;
- il trabattello conforme alla UNI EN 1004-1: 2021 o la UNI 11764:2019 non è progettato per essere sollevato o sospeso;
- il trabattello conforme alla UNI EN 1004-1: 2021 o la UNI 11764:2019 non è progettato per essere utilizzato come mezzo per entrare o uscire da altre strutture, ad esempio come una torre scala;
- il trabattello conforme alla UNI EN 1004-1: 2021 o la UNI 11764:2019 non è progettato per essere utilizzato come attrezzatura per la protezione dei bordi”.
Inoltre il manuale di istruzioni “deve riportare le seguenti frasi:
- ‘Il presente manuale di istruzioni deve essere disponibile sul luogo di utilizzo del trabattello’;
- ‘Questo trabattello deve essere utilizzato solo in conformità al presente manuale senza nessuna modifica’.
E deve contenere il “seguente testo:
- i corsi di addestramento per il lavoratore non possono sostituire i manuali di istruzioni, ma solo completarli;
- utilizzare esclusivamente i componenti originali del [nome del fabbricante], specificati nel presente manuale;
- non utilizzare componenti danneggiati o non corretti;
- questo prodotto deve essere utilizzato solo in accordo al manuale di istruzioni;
- i trabattelli progettati secondo la UNI EN 1004-1: 2021 o la UNI 11764:2019 non possono essere utilizzati come punti di ancoraggio per i sistemi di protezione individuale dalle cadute;
- il lavoro è consentito solo su una piattaforma con una protezione laterale completa che comprende correnti e fermapiede;
- dopo la fase di montaggio o di trasformazione, sul trabattello deve essere apposto in posizione chiaramente visibile un cartello che riporti almeno le seguenti informazioni minime:
- il nominativo e gli estremi del responsabile;
- la data di montaggio del trabattello;
- la classe di carico e il carico uniformemente distribuito;
- se il trabattello è pronto per essere immediatamente impiegato;
- se il trabattello è per esclusivo uso interno”.
L’utilizzo dei trabattelli e la documentazione sulla sicurezza
occorre “inserire le informazioni necessarie all’utilizzo del trabattello anche nei seguenti documenti, ai sensi del d.lgs. 81/08:
- Documento di valutazione dei rischi (DVR);
- Piano operativo di sicurezza (POS);
- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).