TRABATTELLI (ponti su ruote a torre)

  • piccoli trabattelli (UNI 11764:2019), generalmente destinati “ad essere utilizzati in contesti specifici quali spazi ristretti e/o luoghi ad altezza ridotta ove devono essere spostati, disassemblati e riconfigurati rapidamente”,
  • le “attrezzature speciali movibili” che, non conformi alle norme tecniche, sono “in genere concepite per risolvere particolari esigenze di lavoro, hanno caratteristiche diverse dai trabattelli e dai “piccoli trabattelli”, in genere dimensionali o di utilizzo.

trabattelli,  sono attrezzature provvisionali che vengono spesso utilizzate, generalmente per lavori di breve durata, nei luoghi di lavoro in cui ci sia necessità di lavorare in altezza.

Ad esempio i trabattelli vengono impiegati in interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, sia all’interno che all’esterno degli edifici, di manutenzione di infrastrutture e impianti”. E possono essere utilizzati anche “per la installazione dei dispositivi di protezione collettiva contro la caduta dall’alto, come per esempio parapetti provvisori o reti di sicurezza”. 

Tuttavia i vantaggi e le caratteristiche dei trabattelli, ad esempio in termini di facilità di montaggio e spostamento, “inducono i datori di lavoro e i lavoratori a sottovalutare i rischi connessi al loro impiego e a ignorare i criteri di scelta di tali attrezzature in relazione alle caratteristiche delle attività da svolgere e all’ambiente lavorativo”. 

In particolare l’art. 140 del d.lgs. 81/2008 “stabilisce i requisiti che un trabattello deve possedere e che in sintesi riguardano la stabilità, la resistenza e l’utilizzo in sicurezza”. E il fabbricante ed il datore di lavoro “devono dimostrare e garantire, per quanto di loro competenza, che il trabattello soddisfi tutti i requisiti” contenuti nell’articolo (ricordiamo che i trabattelli sono chiamati, in ambito normativo, anche ponti su ruote a torre

  1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
  2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
  3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota.
  4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’Allegato XXIII.
  5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
  6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi”.

Il comma 4 dell’articolo ammette poi la possibilità di “non ancorare il trabattello alla costruzione se risulti conforme all’Allegato XXIII e cioè che:

  1. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla UNI EN 1004;
  2. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all’appendice A della UNI EN 1004, emessa da un laboratorio ufficiale;
  3. l’altezza del ponte su ruote a torre non superi 12 m se utilizzato all’interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all’esterno (presenza di vento);
  4. per i ponte su ruote a torre utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra struttura;
  5. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote a torre siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004”.

I trabattelli, la conformità al D.Lgs. 81/2008 e le norme tecniche

Si ricorda poi che “vista la mancanza di una direttiva di prodotto specifica”, i trabattelli non possono essere marcati CE” e che, attualmente, sono in vigore tre norme che li riguardano:

  • UNI EN 1004-1:2021 – Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati – Parte 1: Materiali, dimensioni, carichi di progetto, requisiti di sicurezza e prestazionali;
  • UNI EN 1004-2:2021 – Trabattelli costituiti da elementi prefabbricati – Parte 2: Regole e linee guida per la preparazione di un manuale d’istruzioni;
  • UNI 11764:2019 – Attrezzature provvisionali – Piccoli trabattelli su due ruote – Requisiti e metodi di prova. 

Benché non cogenti, queste norme “rappresentano i riferimenti tecnici nazionali e internazionali per la progettazione e la fabbricazione di trabattelli considerati sicuri (presunzione di sicurezza, d.lgs. n. 206/2005, codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229)”. E in Italia, “la UNI EN 1004 è richiamata nel d.lgs. 81/08, divenendo di fatto cogente nei casi previsti all’articolo 140”.

Per dimostrare la conformità al d.lgs. 81/2008, il fabbricante ha alcune possibilità:

  • riferirsi alla norma tecnica UNI EN 1004 e all’Allegato XXIII”: “il fabbricante dovrà dichiarare la conformità al d.lgs 81/08 con il riferimento sia alla UNI EN 1004-1:2021 che alla UNI EN 1004-2:2021, la norma sul manuale di istruzioni del trabattello. Infatti il comma e) dell’Allegato XXIII stabilisce che per il montaggio, uso e smontaggio siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla UNI EN 1004. Un trabattello che rispetta contemporaneamente i requisiti di cui all’art. 140 e all’Allegato XXIII non deve essere ancorato alla costruzione in quanto la conformità alla UNI EN 1004-1 assicura che esso sia provvisto di stabilità propria”;
  • riferirsi alla norma tecnica UNI 11764:2019”: “i piccoli trabattelli di cui alla UNI 11764:2019 sono conformi all’art. 140 del d.lgs 81/08 in quanto rispettano tutti i requisiti ivi imposti e in particolare il comma 4. La norma infatti dispone che il piccolo trabattello abbia stabilità propria e non ne prevede l’ancoraggio alla struttura di servizio”;
  • redigere una specifica di prodotto da lui ritenuta la più opportuna, con l’esecuzione di calcoli e/o prove”: il documento indica che “è comunque opportuno che il fabbricante, nella redazione della specifica di prodotto, si ispiri ai principi delle norme tecniche”.

La sicurezza dei trabattelli e il manuale d’istruzioni: le indicazioni specifiche 

il manuale di istruzioni “deve indicare esplicitamente che:

  • non è consentito aumentare l’altezza della piattaforma mediante l’uso di scale, casse o altri dispositivi;
  • non è consentito l’utilizzo del trabattello all’esterno se non è previsto dal fabbricante;
  • il trabattello conforme alla UNI EN 1004-1: 2021 o la UNI 11764:2019 non è progettato per essere sollevato o sospeso;
  • il trabattello conforme alla UNI EN 1004-1: 2021 o la UNI 11764:2019 non è progettato per essere utilizzato come mezzo per entrare o uscire da altre strutture, ad esempio come una torre scala;
  • il trabattello conforme alla UNI EN 1004-1: 2021 o la UNI 11764:2019 non è progettato per essere utilizzato come attrezzatura per la protezione dei bordi”.

Inoltre il manuale di istruzioni “deve riportare le seguenti frasi:

  1. Il presente manuale di istruzioni deve essere disponibile sul luogo di utilizzo del trabattello’;
  2. Questo trabattello deve essere utilizzato solo in conformità al presente manuale senza nessuna modifica’.

E deve contenere il “seguente testo:

  1. i corsi di addestramento per il lavoratore non possono sostituire i manuali di istruzioni, ma solo completarli;
  2. utilizzare esclusivamente i componenti originali del [nome del fabbricante], specificati nel presente manuale;
  3. non utilizzare componenti danneggiati o non corretti;
  4. questo prodotto deve essere utilizzato solo in accordo al manuale di istruzioni;
  5. i trabattelli progettati secondo la UNI EN 1004-1: 2021 o la UNI 11764:2019 non possono essere utilizzati come punti di ancoraggio per i sistemi di protezione individuale dalle cadute;
  6. il lavoro è consentito solo su una piattaforma con una protezione laterale completa che comprende correnti e fermapiede;
  7. dopo la fase di montaggio o di trasformazione, sul trabattello deve essere apposto in posizione chiaramente visibile un cartello che riporti almeno le seguenti informazioni minime:
  • il nominativo e gli estremi del responsabile;
  • la data di montaggio del trabattello;
  • la classe di carico e il carico uniformemente distribuito;
  • se il trabattello è pronto per essere immediatamente impiegato;
  • se il trabattello è per esclusivo uso interno”.

L’utilizzo dei trabattelli e la documentazione sulla sicurezza

occorre “inserire le informazioni necessarie all’utilizzo del trabattello anche nei seguenti documenti, ai sensi del d.lgs. 81/08:

  • Documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • Piano operativo di sicurezza (POS);
  • Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

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