Caduta dall’alto e responsabilità del committente

Cassazione Penale, Sez. IV, 8 aprile 2025, n. 13533

L’11 gennaio 2011, G.G., artigiano in pensione, si reca con il figlio presso una villetta facente parte di un complesso edilizio in fase di ultimazione a Belpasso, realizzato dalla società C e P Costruzioni, amministrata da A.A. (Committente. Deve correggere un difetto di una ringhiera: lavora al primo piano, in quota, senza ponteggi, funi o altri dispositivi di protezione, e cade nel vuoto, morendo poco dopo. L’accesso all’immobile avviene informalmente, grazie alla presenza di un imbianchino che stava completando la tinteggiatura.

Giudizi di merito

Il Tribunale di Catania aveva assolto A.A., ritenendo che G.G. fosse un lavoratore “in nero” alle dipendenze della ditta del figlio F.F., incaricata di lavori in ferro, e che quindi il committente non avesse obblighi diretti di vigilanza sul suo operato.

La Corte d’Appello ha ribaltato la sentenza: ha ritenuto G.G. un lavoratore autonomo, incaricato direttamente, e ha affermato la responsabilità del committente A.A., titolare di una posizione di garanzia per non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale del soggetto incaricato, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Il decesso è stato attribuito alla violazione delle norme anticaduta da parte di un soggetto non adeguatamente selezionato né controllato.

Motivi del ricorso (dal secondo al quarto)

2. La difesa contesta la ricostruzione dei giudici d’appello: G.G. sarebbe stato in realtà dipendente irregolare della ditta del figlio, come emerso dall’inchiesta dell’Ispettorato del lavoro, e non un lavoratore autonomo. Quindi gli obblighi di verifica non ricadevano su A.A.

3. Si deduce violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p.: l’imputazione riguardava solo l’omessa verifica dell’idoneità dell’appaltatore, mentre la sentenza avrebbe attribuito ulteriori colpe (mancato uso dei DPI) non contestate, ampliando così il fatto oggetto del processo e pregiudicando il diritto di difesa.

4. Si assume che il comportamento di G.G. sia stato abnorme e imprevedibile: si sarebbe recato autonomamente in un cantiere chiuso, senza avvisare il committente e senza coordinamento, così da interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento.

Decisione della Cassazione

La Corte respinge il ricorso e conferma che la qualifica di lavoratore autonomo, correttamente accertata in atti, e che il committente aveva obbligo di verificarne l’idoneità.

Il mancato uso dei dispositivi è stato richiamato come conseguenza dell’inidoneità del lavoratore scelto, non come colpa autonoma.

La vittima stava eseguendo un incarico ricevuto dal committente, il quale era a conoscenza della necessità dell’intervento. Il fatto che il committente non fosse stato avvisato del giorno preciso dell’intervento non escludeva i suoi obblighi di prevenzione, né rendeva il comportamento della vittima imprevedibile o eccentrico rispetto all’area di rischio.

Il ricorso è rigettato.

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