Scavi non armati e responsabilità del datore di lavoro

Cassazione Penale, Sez. IV, 4 novembre 2025, n. 35894

La Suprema Corte conferma la condanna del datore di lavoro per omicidio colposo ex art. 589 c.p. per la morte di un capocantiere travolto dal crollo di uno scavo privo di armature: irrilevante l’asserita iniziativa autonoma del preposto.

1. Il fatto

Nel cantiere per la realizzazione di opere di urbanizzazione a Roma, durante l’esecuzione di uno scavo fognario, un primo smottamento intrappolava un operaio. Il capocantiere e un collega, nel tentativo di soccorrerlo, scendevano nello scavo, venendo travolti da un secondo crollo che causava il decesso del capocantiere.

L’area non era stata messa in sicurezza con paratie o casseforme, in violazione dell’art. 119 D.Lgs. 81/2008.

Il titolare dell’impresa appaltatrice veniva condannato dal Tribunale e dalla Corte d’appello per omicidio colposo, per non aver predisposto le necessarie armature e per non aver vigilato sull’uso dei DPI, in violazione anche dell’art. 2087 c.c.

2. I motivi di ricorso

La difesa sosteneva che:

– lo scavo fosse stato eseguito di iniziativa autonoma dal capocantiere, senza istruzioni del datore di lavoro;

– non vi fosse obbligo di armare le pareti prima che i lavoratori scendessero nello scavo, trattandosi di lavori ancora in corso;

– la condotta imprudente delle vittime avesse carattere abnorme, escludendo il nesso causale;

in subordine, la Corte d’appello avrebbe omesso di riconoscere le attenuanti generiche.

3. La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando integralmente la condanna.

Principi di diritto

L’art. 119 D.Lgs. 81/2008 impone di armare le pareti dello scavo “man mano che si procede”, indipendentemente dal fatto che vi siano lavoratori all’interno.

È principio pacifico che il datore di lavoro debba adottare ogni mezzo idoneo a prevenire i rischi (art. 2087 c.c.), organizzando le attività in modo sicuro e controllando l’effettiva adozione delle misure.

L’eventuale imprudenza del lavoratore o del preposto non interrompe il nesso causale se il rischio è prevedibile e prevenibile mediante adeguate misure di sicurezza.

La qualifica di preposto non esonera il datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia, salvo prova rigorosa di una delega di funzione formalmente conferita con autonomia decisionale e di spesa, nella specie inesistente.

Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi di rilievo, soprattutto quando la pena applicata è già pari al minimo edittale.

La sentenza ribadisce che, negli scavi, la sicurezza deve essere garantita in via preventiva e progressiva, senza attendere che il pericolo si manifesti.

Il datore di lavoro è sempre il garante dell’incolumità dei lavoratori, anche di fronte a comportamenti imprudenti o non programmati: la sua responsabilità è esclusa solo in presenza di una condotta del lavoratore eccentrica, imprevedibile e abnorme, qui non ravvisabile.

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