Caduta dall’alto durante lavori di riparazione sul tetto di un capannone aziendale

Cassazione Penale, Sezione Quarta, 11 giugno 2025, n. 22013

La responsabilità del committente sussiste anche in assenza di un contratto formale di lavoro.

La Suprema Corte ha confermato la condanna inflitta al titolare della ditta committente per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, a seguito della morte di un lavoratore precipitato da un’altezza di sei-sette metri mentre eseguiva lavori di manutenzione affidatigli direttamente dal committente.

Il cuore della decisione è rappresentato dal principio di effettività: l’obbligo di approntare le misure di sicurezza non dipende dalla forma contrattuale del rapporto, né dalla sua qualificazione subordinata o autonoma. È sufficiente che vi sia stato un incarico, anche occasionale, anche in un contesto di amicizia o collaborazione informale, perché si configuri una posizione di garanzia in capo a chi affida il lavoro.

Il committente, in questo caso, aveva affidato un compito delicato e intrinsecamente pericoloso a un soggetto privo delle necessarie competenze tecniche. Non aveva verificato la sua idoneità professionale, non aveva fornito le informazioni sui rischi specifici, non aveva predisposto misure di prevenzione e protezione adeguate, né si era assicurato che la copertura del capannone fosse idonea a sostenere il peso. Tutti obblighi chiari e puntuali previsti dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e dall’articolo 148 del medesimo decreto.

Di fronte a tali mancanze, la Cassazione ribadisce che la responsabilità non può essere esclusa invocando l’assenza di un rapporto di lavoro formalizzato. La posizione di garanzia nasce dal fatto stesso di aver affidato il lavoro, a prescindere dalla veste giuridica con cui la prestazione viene resa.

Il rilievo di questa sentenza va ben oltre il singolo caso. Essa sancisce un principio che dovrebbe essere recepito con chiarezza da imprenditori, committenti e cittadini: la sicurezza non è un onere burocratico da rispettare solo quando si assume un dipendente con regolare contratto, ma è un dovere inderogabile che si attiva ogni volta che si mette una persona nelle condizioni di lavorare, in qualsiasi forma. Troppo spesso, soprattutto nelle realtà locali, si assiste a pratiche diffuse di affidamento di lavori a conoscenti o amici, nella convinzione che questo esoneri da obblighi e responsabilità. Questa decisione della Cassazione spazza via ogni dubbio: chi affida un lavoro, di qualsiasi natura esso sia, deve garantire che sia svolto in condizioni di sicurezza, pena la propria responsabilità penale in caso di infortunio o morte.

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