Gas tossici

L’autorizzazione al deposito e impiego gas tossici, prevista dal R.D. 147/27 viene oggi rilasciata dalla ASL, dopo aver acquisito il parere di un’apposita Commissione Tecnica Provinciale. La composizione della Commissione è così originariamente definita: “il medico provinciale, l’ingegnere capo del Genio civile, il questore, l’esperto in chimica membro del Consiglio provinciale di sanità ed il comandante del Corpo dei vigili del fuoco della Provincia”. Alla luce dei profondi cambiamenti istituzionali che si sono succeduti nel tempo la composizione è variata in modo disomogeneo nel territorio italiano. Inoltre, è necessario prevedere la comunicazione dell’autorizzazione, delle eventuali prescrizioni impartite, o dell’eventuale diniego al Sindaco del Comune competente per territorio per gli adempimenti relativi ai piani di emergenza per la popolazione. La L.122/2010 ha introdotto l’istituto della SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) che consente immediatamente l’inizio dell’attività lavorativa; il R.D. 147/27 richiede, invece, una specifica autorizzazione preventiva per l’impiego di gas tossici. Occorre pertanto un raccordo tra le 2 norme, in attesa di una modifica sostanziale del R.D. Inoltre, in alcuni casi l’utilizzo di alcuni gas tossici può far rientrare l’impresa nel campo di applicazione del D.Lgs 105/2015 relativo alle aziende RIR. Anche in questo caso occorre un raccordo tra le 2 norme, in attesa di una modifica sostanziale del R.D., e soprattutto un raccordo tra ASL, titolare dell’autorizzazione all’impiego di gas tossici, e CTR/Regione, titolari della valutazione dei rapporti di sicurezza, e Prefettura/Comune per la valutazione dei piani di emergenza esterna. L’autorizzazione al solo acquisto di gas tossici senza deposito è rilasciata dal Sindaco o dall’autorità di P.S. (Questura); non è previsto l’obbligo di acquisire preventivamente il parere tecnico vincolante della Commissione tecnica provinciale né di ASL e di ARPA. In diversi casi l’autorizzazione viene rilasciata senza alcun parere tecnico. Sorveglianza sanitaria: possibile sovrapposizione tra R.D. 9/1/1927 n. 147 e D.Lgs 81/08 con rischio di duplicazione degli accertamenti sanitari.

In attesa di una riformulazione delle norme, sarebbe quantomeno necessario prevedere forme di raccordo con il D.Lgs 81/08 e nella operatività delle Pubbliche Amministrazioni, anche con atti di indirizzo, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese nonché di atti e controlli da parte delle Pubbliche Amministrazioni.


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