Conduzione generatori di vapore – numero di operatori abilitati –

Facendo riferimento alla norma UNI/TS 11325-3:2021 in merito ai requisiti generali per la sorveglianza indicati dalla stessa, il punto 4.2 esplicita che “in centrale termica o in sala controllo deve essere presente copia del manuale di istruzioni rilasciato dal fabbricante e/o copia dei manuali operativi predisposti dall’utilizzatore, nelle parti che riguardano il generatore. (…) il manuale operativo, redatto a integrazione del manuale di istruzioni, deve prevedere il numero minimo delle persone addette alla sorveglianza o alla conduzione del generatore”. Considerando che il manuale di istruzioni (o manuale d’uso e manutenzione) è il documento, redatto dal fabbricante, contenente tutte le informazioni utili ai fini della sicurezza per quanto riguarda il montaggio, l’assemblaggio, la messa in servizio, l’impiego, la manutenzione e i controlli da parte dell’utilizzatore e che, quest’ultimo redige, ad integrazione, il manuale operativo in cui sono descritte le procedure operative adottate nell’esercizio in sicurezza di attrezzature a pressione, si ritiene che per il numero di personale abilitato alla conduzione di generatori di vapore, ai sensi del D.M. 7 agosto 2020 n. 94, che esercita la sorveglianza del generatore di vapore e/o di acqua surriscaldata sia necessario attenersi a quanto stabilito dal manuale operativo interessato.

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