{"id":906,"date":"2020-01-20T17:15:57","date_gmt":"2020-01-20T16:15:57","guid":{"rendered":"https:\/\/untesil.org\/?p=906"},"modified":"2020-01-20T17:18:39","modified_gmt":"2020-01-20T16:18:39","slug":"cassazione-penale-sez-4-13-dicembre-2019-n-50440","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/2020\/01\/20\/cassazione-penale-sez-4-13-dicembre-2019-n-50440\/","title":{"rendered":"Cassazione Penale, Sez. 4, 13 dicembre 2019, n. 50440"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Mancanza di procedure di utilizzo delle attrezzature di lavoro nelle operazioni di carico e scarico dei materiali e omessa formazione.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Presidente: PICCIALLI PATRIZIA<br>\nRelatore: PICARDI FRANCESCA<br>\nData Udienza: 03\/12\/2019<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fatto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1.\nLa Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, con cui\nG.LR. \u00e8 stato condannato, con la concessione del beneficio della sospensione\ncondizionale e della non menzione, alla pena di mesi 4 di reclusione per il\nreato di cui all\u2019art. 590 cod.pen., per avere, nella sua qualit\u00e0 di legale\nrappresentante della Lenard s.r.l., cagionato lesioni gravi (contusione della\nspalla destra con lussazione, contusione regione tempore parietale destra con\nannessa escoriazione, contusione gamba sinistra e parete toracica) al\ndipendente N.C., con colpa consistita nella violazione delle norme in materia\ndi prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 17, comma 1, lett. a), 37,\ncomma 1, d.lgs. n. 81 del 2008) \u2013 pi\u00f9 precisamente per avere omesso di definire\nle procedure di utilizzo delle macchine e delle attrezzature di lavoro nelle\noperazioni di carico e scarico dei materiali, nonch\u00e9 per avere omesso ogni\nformazione sui rischi specifici connessi all\u2019espletamento delle proprie\nmansioni e all\u2019utilizzo delle macchine, sicch\u00e9 il lavoratore, nell\u2019esercizio\ndella sua attivit\u00e0 di autista addetto al trasporto di materiali ferrosi,\niniziava le operazioni di scarico del materiale, senza attendere l\u2019arrivo della\ngru a torre, cadendo all\u2019esito del ribaltamento del mezzo, in data 26 ottobre\n2011.<br>\n2. Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo\ndel difensore, l\u2019imputato, che ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di\nmotivazione, avendo provato l\u2019adempimento del proprio obbligo di formazione\nmediante la testimonianza del teste C.R., valutata dai giudici di merito inidonea\na superare la prova della asserita condotta omissiva, con una inversione\ndell\u2019onere della prova e una sostanziale violazione del principio\ncostituzionale della presunzione di innocenza di cui all\u2019art. 27 Cost., ed\navendo, altres\u00ec, dimostrato essere addetto il dipendente esclusivamente alle\nmansioni di trasporto e non di scarico del materiale ferroso ed essere stato\ndiffidato pi\u00f9 volte dallo scarico del materiale prima dell\u2019arrivo del gruista,\ncon conseguente verificazione del sinistro in virt\u00f9 di una condotta della\nvittima esorbitante rispetto alle proprie mansioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Diritto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">1.\nIl ricorso proposto \u00e8 inammissibile, atteso che, senza denunciare alcuna\nmanifesta illogicit\u00e0 o contraddittoriet\u00e0 della motivazione, si limita a\nproporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella dei giudici di merito, i\nquali hanno, da un lato, ritenuto che la formazione espletata non si sia estesa\nai rischi specifici connessi al trasporto ed alla consegna del materiale\nferroso, ma sia stata del tutto generica, e, dall\u2019altro lato, che lo scarico\ndel materiale ferroso sia un\u2019operazione ricompresa nel trasporto di tale merce,\na cui il lavoratore era addetto in virt\u00f9 della prassi aziendale, e che, quindi,\nl\u2019infortunio si sia verificato nell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa e non sia\nriconducibile ad alcuna condotta esorbitante rispetto alla prestazione\nlavorativa (v. p. 2 della sentenza impugnata; \u201cdagli accertamenti svolti nel\ncorso delle indagini e riportati in istruttoria dibattimentale attraverso le\ndichiarazioni testimoniali e la documentazione acquisita \u00e8 emerso con certezza\nche il N.C. non risulta aver ricevuto alcuna adeguata e completa formazione\nquanto alle procedure di scarico del materiale che lo stesso aveva il compito\ndi scaricare nei siti indicati\u2026 Quanto riferito da C.R\u2026..non fornisce elementi\nche superino la prova della condotta omissiva\u2026non risulta che N.C. abbia\nricevuto una corretta informazione e formazione circa i rischi inerenti una non\ncorretta esecuzione di manovre attinenti al trasporto e alla consegna del materiale\nferroso\u201d).<br>\nIl ricorrente prescinde completamente da tali accertamenti, riesponendo la tesi\ndifensiva non condivisa dai giudici di merito, che risulta, peraltro, In alcuni\npunti contraddittoria \u2013 cos\u00ec, ad esempio, pur sostenendosi che il lavoratore\nnon fosse incaricato dello scarico della merce, si asserisce, a p. 5 del\nricorso per cassazione, che \u201clo stesso N.C. era stato a pi\u00f9 riprese diffidato\ndallo scaricare il materiale prima dell\u2019arrivo del gruista\u201d.<br>\n2. In proposito va ricordato che \u00e8 inammissibile il ricorso per cassazione i\ncui motivi si limitino genericamente a lamentare l\u2019omessa valutazione di una\ntesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna Impugnata, senza\nindicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero Illogicit\u00e0 della\nmotivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacit\u00e0\ndimostrativa del compendio indiziarlo posto a fondamento della decisione di\nmerito (Sez. 2, n. 30918 del 07\/05\/2015 ud., dep. 16\/07\/2015, rv. 264441). A\nci\u00f2 si aggiunga che nel giudizio di legittimit\u00e0 non sono deducibili censure\nattinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua\nmanifesta illogicit\u00e0, dalla sua contraddittoriet\u00e0 (intrinseca o con atto\nprobatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante) su aspetti\nessenziali ad Imporre diversa conclusione del processo; per cui sono\nInammissibili tutte le doglianze che \u201cattaccano\u201d la persuasivit\u00e0,\nl\u2019inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualit\u00e0, la stessa Illogicit\u00e0\nquando non manifesta, cos\u00ec come quelle che sollecitano una differente\ncomparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o\nevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti\ndell\u2019attendibilit\u00e0, della credibilit\u00e0, dello spessore della valenza probatoria\ndel singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17\/03\/2015 Ud., dep. 31\/03\/2015, Rv.\n262965). Del resto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice\ndi legittimit\u00e0 la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della\ndecisione impugnata e l\u2019autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di\nricostruzione e valutazione del fatti, indicati dal ricorrente come\nmaggiormente plausibili o dotati di una migliore capacit\u00e0 esplicativa rispetto\na quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07\/10\/2015 ud.,\ndep. 27\/11\/2015, rv. 265482).<br>\n3. Solo per completezza deve precisarsi, in ordine alla ritenuta prova della\nomessa formazione del lavoratore sui rischi specifici connessi alla propria\nattivit\u00e0 lavorativa, che nelle sentenze di merito non si \u00e8 realizzata alcuna\ninversione dell\u2019onere della prova, ma si \u00e8 semplicemente accertata la\nincompletezza e inadeguatezza dell\u2019attivit\u00e0 formativa, non estesa ai rischi\nspecifici relativi alle operazioni di scarico della merce.<br>\nVa sottolineato che la prova di una condotta omissiva risente della struttura\nontologica di tale comportamento, che si traduce in una materiale assenza,\nsicch\u00e9 solo colui su cui grava l\u2019obbligo di porre in essere la condotta pu\u00f2 e\ndeve fornire indicazioni relativamente al corretto adempimento. Difatti, nell\u2019\nordinamento processuale penale, pur non essendo previsto un onere probatorio a\ncarico dell\u2019imputato, modellato sui principi propri del processo civile, \u00e8, al\ncontrario, prospettabile un onere di allegazione, in virt\u00f9 del quale l\u2019imputato\n\u00e8 tenuto a fornire all\u2019ufficio le indicazioni e gli elementi necessari\nall\u2019accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove\nriscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (da ultimo, Sez. 4, n. 12099 del\n12\/12\/2018 ud. \u2013 dep. 19\/03\/2019, Rv. 275284 \u2013 01). Parimenti va ricordato che,\nsecondo la giurisprudenza pi\u00f9 risalente, quando l\u2019inosservanza di precise\ndisposizioni antinfortunistiche nell\u2019ambiente di lavoro \u00e8 causa determinante\ndell\u2019evento dannoso, per escludere la responsabilit\u00e0 dei datori di lavoro, dei\npreposti o degli addetti alla organizzazione o alla sorveglianza del lavoro,\nnon \u00e8 sufficiente che non risulti provato con certezza che essi non hanno\nimpartito disposizioni, ma \u00e8 necessario che tali persone provino, in maniera\nrigorosa e sicura, di avere compiuto atti precisi e specifici intesi ad\nimpedire che le operazioni di lavoro si svolgessero in modo non conforme ai\nprecetti antinfortunistici (Sez. 4, n. 9615 del 19\/04\/1982 ud. \u2013 dep. 20\/10\/1982,\nRv. 155686 \u2013 01).<br>\n4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il\nricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione\npecuniaria, che si liquida in duemila euro, in favore della Cassa delle\nAmmende.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dichiara\ninammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese\nprocessuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.\nCos\u00ec deciso in Roma il 3 dicembre 2019.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Mancanza di procedure di utilizzo delle attrezzature di lavoro nelle operazioni di carico e scarico dei materiali e omessa formazione.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[48],"tags":[190,191,192],"class_list":["post-906","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentenza","tag-attrezzature","tag-carico-materiali","tag-scarico-materiali"],"wppr_data":{"cwp_meta_box_check":"No"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/906","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=906"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/906\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":907,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/906\/revisions\/907"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=906"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=906"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=906"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}