{"id":866,"date":"2019-08-21T08:15:30","date_gmt":"2019-08-21T06:15:30","guid":{"rendered":"https:\/\/untesil.org\/?p=866"},"modified":"2019-08-21T08:20:29","modified_gmt":"2019-08-21T06:20:29","slug":"operaio-precipita-da-un-lucernaio-durante-il-lavoro-di-montaggio-di-una-canalina-metallica-il-comportamento-negligente-della-vittima-costituisce-un-accadimento-fortuito-preventivamente-intuibile-c","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/2019\/08\/21\/operaio-precipita-da-un-lucernaio-durante-il-lavoro-di-montaggio-di-una-canalina-metallica-il-comportamento-negligente-della-vittima-costituisce-un-accadimento-fortuito-preventivamente-intuibile-c\/","title":{"rendered":"Operaio precipita da un lucernaio durante il lavoro di montaggio di una canalina metallica: il comportamento negligente della vittima costituisce un accadimento fortuito, preventivamente intuibile &#8211; Cassazione Penale, Sez. 4, 19 agosto 2019, n. 36171 &#8211;"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fatto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>\n1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L&#8217;Aquila ha confermato la\nsentenza del Tribunale di Teramo del 6 novembre 2015, con cui DA.G. era stato\ncondannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all&#8217;art.\n590, commi secondo e terzo, cod. pen. (perch\u00e9, nella qualit\u00e0 di amministratore\ndella ditta Italpannelli s.r.l. e di datore di lavoro, per colpa consistita\nnella violazione degli artt. 148 e 36, comma 2,&nbsp;<a href=\"https:\/\/olympus.uniurb.it\/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-81&amp;Itemid=59&amp;layout=default\">D. Lvo n. 81 del 2008<\/a>, non approntando sulla copertura autoportante di\nnuova realizzazione del reparto &#8220;piegatura taglio lamiere&#8221;, idonee\ntavole, n\u00e9 idonee misure per evitare i calpestio sui lucernai non calpestabili,\nn\u00e9 segnali di avvertimento del pericolo di caduta, n\u00e9 installando le linee vita\natte a consentire l&#8217;aggancio di cordini di imbracatura di sicurezza, n\u00e9\napprontando sotto ai lucernai impalchi di protezione, infine non informando\nadeguatamente il lavoratore G.S. del rischio specifico di caduta dall&#8217;alto, gli\ncagionava lesioni personali gravi, dalle quali derivava una malattia nel corpo\ngiudicata guaribile in giorni centoquattordici; segnatamente il lavoratore era\nadibito ad un lavoro di montaggio di una canalina metallica lungo il perimetro\ndel tetto e lo stesso, privo di mezzi di protezione dalla caduta dall&#8217;alto e\nnon informato sulla non calpestabilit\u00e0 dei lucernai, precipitava da uno di\nquesti &#8211; in Ancarano il 7 aprile 2011 &#8211; con la recidiva specifica\ninfraquinquennale).<br>\nIn ordine alla ricostruzione dei fatti, G.S., mentre prestava servizio presso\nla societ\u00e0 Italpannelli s.r.l., quale addetto al lavoro di montaggio di\ncanaline in ferro sulla superficie di copertura del capannone, ad un&#8217;altezza di\ncirca nove metri, calpestava accidentalmente un lucernaio avente una copertura\nprovvisoria (costituita da canaline metalliche e bancali in legno, con una\nlastra in vetroresina sottostante); il lucernaio, essendo inidoneo a sostenere\nil peso del lavoratore, cedeva e lo lasciava precipitare al suolo,\ncagionandogli gravi lesioni personali.<br>\nIl teste R.G., tecnico del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti\ndi lavoro presso la ASL di Teramo, ed altri lavoratori presenti sul posto\naccertavano l&#8217;assenza di qualsivoglia dispositivo di prevenzione (es. segnali\ndi avvertimento del pericolo) o di protezione individuale (es. imbracatura o\nelmetto). Se adeguatamente informata del pericolo cui era esposta la parte\noffesa avrebbe evitato l&#8217;infortunio.<br>\n\u2003La Corte di appello ha accertato\nl&#8217;inosservanza degli obblighi previsti dall&#8217;art. 18 D. Lgs n. 81 del 2008 di\naffidare ai lavoratori compiti adeguati alle loro capacit\u00e0 e competenze, di\ngarantire l&#8217;adeguata informazione dei rischi, di fornire i necessari\ndispositivi di protezione e di vigilare sull&#8217;osservanza delle norme di\nsicurezza del lavoro e di uso dei dispositivi predetti.<br>\nL&#8217;evento non poteva essere addebitato alla persona offesa, in quanto\nl&#8217;imputato, in virt\u00f9 della propria posizione di garanzia, avrebbe dovuto\naccertare l&#8217;inosservanza di presidi antifortunistici, vigilando sulla\nsussistenza e sulla persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dai\nlavoratori il rispetto delle regole di cautela. L&#8217;adozione delle dovute\nprecauzioni avrebbe neutralizzato il rischio derivante dal richiamato\ncomportamento imprudente.<br>\n2. Il DA.G., a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la\nsentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.<br>\n2.1. Violazione di legge per inosservanza o non corretta applicazione dell&#8217;art.\n148 D. Lgs.- n. 81 del 2008.<br>\nSi deduce che la disposizione dell&#8217;art. 148 D. Lgs. cit. consente l&#8217;esecuzione\ndi lavori su tetti e lucernai, imponendo solo la preventiva verifica della\nresistenza (per sostenere il peso di operai e materiali di impiego) nonch\u00e9 il\ncollocamento di tavole sopra le orditure e i sottopalchi. Nel rispetto di tali\ndisposizioni, il datore di lavoro disponeva l&#8217;apposizione di opportuno\nmateriale di costruzione sul lucernaio in questione.<br>\n2.2. Vizio di motivazione per la mancata chiara indicazione della struttura\nessenziale del fatto, stante la presenza del presidio antifurtunistico e\nl&#8217;abnorme condotta del lavoratore di rimozione dello stesso.<br>\nSi rileva che la rimozione del presidio di sicurezza effettuata dal lavoratore\nrap-presentava la causa assorbente e sostitutiva del rischio. Si trattava di\nuna condotta abnorme, alla luce delle attribuzioni espletate dal lavoratore in\ndetta circostanza. L&#8217;infortunato non aveva motivo di avventurarsi sul tetto del\ncapannone, in quanto disponeva delle canaline lungo il camminamento\nperimetrale, dove peraltro erano montate; preferiva, invece, le canaline di\nprotezione di un lucernaio, per cui lo sfondava e precipitava (vedi le\ndichiarazioni di tutti i testimoni, tra le quali quelle rese da A.E.). Il\ncamminamento perimetrale sulla copertura occorreva proprio ad evitare incidenti\ndel genere di quello verificatosi.<br>\n2.3. Vizio di motivazione per erronea indicazione in ordine alla formazione e\nall&#8217;informazione fornita al lavoratore.<br>\nSi osserva che, contrariamente a quanto dedotto in sentenza, tutti i testimoni\navevano dichiarato di essere stati formati ed informati sui rischi inerenti\nalla sicurezza e di aver ricevuto tutti i dispositivi di sicurezza.<br>\n2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis\ne 133 cod. pen. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti\ngeneriche.<br>\n\u2003Si sostiene che, alla luce dello\nstabile quadro familiare e del pieno inserimento sociale dell&#8217;imputato,\nsussistevano i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti\ngeneriche in favore del DA.G..<br>\n&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Diritto<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>\n1. Il ricorso \u00e8 inammissibile, essendo basato su motivi manifestamente\ninfondati, generici o non proponibili in sede di legittimit\u00e0.<br>\n1.1. Con riferimento ai primi tre motivi di ricorso, da trattare\ncongiuntamente, va rilevato che la Corte di appello ha fornito una motivazione\nadeguata descrivendo in dettaglio le cause dell&#8217;Infortunio, indicando le norme\nin materia di prevenzione sul lavoro violate e specificando le ragioni\ndell&#8217;irrilevanza del comportamento del lavoratore nel determinismo causale.<br>\nIn proposito, la Corte territoriale non ha mancato di soffermarsi sugli\nobblighi facenti capo all&#8217;imputato derivanti dalla posizione di garanzia\npropria del datore di lavoro, sottolineando i precisi obblighi di vigilanza e\ndi controllo che lo rendono responsabile degli eventi causalmente connessi alla\nviolazione di cautele doverose nell&#8217;ambiente lavorativo, tra le quali quella di\nadibire i dipendenti unicamente alle mansioni per le quali sono stati assunti,\nformati ed informati, di non esporli a rischi per l&#8217;incolumit\u00e0 personale in\nassenza di dispositivi di protezione e di adottare ogni misura antinfortunistica\nche si renda necessaria in relazione alle prestazioni lavorative affidate ed\nalle condizioni dell&#8217;ambiente di lavoro.<br>\nIn tema di infortuni sul lavoro, infatti, il datore di lavoro, in quanto\ntitolare di una posizione di garanzia in ordine all&#8217;incolumit\u00e0 fisica dei\nlavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi\nantinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di\nsicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l&#8217;osservanza delle regole di\ncautela (Sez. 4, n.&nbsp;<a href=\"https:\/\/olympus.uniurb.it\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=14770:cassazione-penale-sez-4-03-marzo-2016-n-8883-caduta-dal-tetto-del-capannone-assoluzione-di-un-datore-di-lavoro-e-di-un-rspp-tutte-le-cautele-possibili-da-assumersi-ex-ante-erano-s&amp;Itemid=138\">8883<\/a>&nbsp;del\n10\/02\/2016, Santini, Rv. 266073; Sez. 4, n.&nbsp;<a href=\"https:\/\/olympus.uniurb.it\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=13433:2015-05-29-10-48-17&amp;catid=17&amp;Itemid=138\">3787<\/a>&nbsp;del\n17\/10\/2014, dep. 2015, Bonetti, Rv. 261946; Sez. 4, n.&nbsp;<a href=\"https:\/\/olympus.uniurb.it\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7940:cassazione-penale-sez-4-01-ottobre-2012-n-37986-omesso-contrassegno-del-contenitore-del-liquido-detergente-per-lavastoviglie-e-confusione-con-una-bottiglia-di-acqua&amp;catid=17&amp;Itemid=\">37986<\/a>&nbsp;del\n27\/06\/2012, Battafarano, Rv. 254365).<br>\n1.2. Il DA.G. deduce di aver rispettato gli obblighi di informativa e di\ndotazione antinfortunistica dei lavoratori, sostenendo una tesi evidentemente\ncontrastante con quanto affermato dalla Corte territoriale all&#8217;esito\ndell&#8217;istruttoria dibattimentale. Al riguardo, secondo quanto esposto nella\nsentenza impugnata, R.G., tecnico del servizio di prevenzione e sicurezza negli\nambienti di lavoro presso la ASL di Teramo, e altri lavoratori presenti sul\ncantiere, riferivano le suddette omissioni del datore di lavoro nelle attivit\u00e0\ndi organizzazione e di controllo dei dipendenti.<br>\nIl ricorrente, quindi, formula una valutazione completamente diversa delle\ndichiarazioni testimoniali, senza neanche allegare all&#8217;atto di impugnazione i\nverbali contenenti le deposizioni dei testi &#8211; asseritamente di contenuto\nopposto &#8211; in violazione del principio di autosufficienza.<br>\n1.3. In ordine alla prevedibilit\u00e0 delle circostanze che hanno determinato\nl&#8217;evento lesivo del lavoratore, i giudici d\u00ec merito hanno affermato la non\neccentricit\u00e0 e la non imprevedibilit\u00e0 del comportamento del lavoratore ed hanno\nevidenziato come il comportamento negligente della vittima costituisse un\nordinario accadimento fortuito, preventivamente controllabile e intuibile in\nanticipo.<br>\nL&#8217;assunto del giudice d&#8217;appello \u00e8 corretto e conforme al principio pi\u00f9 volte\naffermato dalla Corte di legittimit\u00e0 in materia di infortuni sul lavoro,\nsecondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la condotta esorbitante ed\nimprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso causale,\nnon \u00e8 solo quella che esorbita dalle mansioni affidate al lavoratore, ma anche\nquella che, nell&#8217;ambito delle stesse, attiva un rischio eccentrico od\nesorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della\nposizione di garanzia (Sez. 4, n.&nbsp;<a href=\"https:\/\/olympus.uniurb.it\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=19790:cassazione-penale,-sez-4,-01-febbraio-2019,-n-5007-infortunio-durante-l-assemblaggio-di-due-leve-oscillanti-di-una-macchina-utensile-nessuna-responsabilit%C3%A0-del-datore-di-lavo&amp;Itemid=138\">5007<\/a>&nbsp;del\n28\/11\/2018, dep. 2019, Musso, Rv. 275017); nello stesso senso, si \u00e8 affermato\nche, in tema di prevenzione antinfortunistica, perch\u00e9 la condotta colposa del\nlavoratore possa ritenersi idonea ad escludere il nesso di causalit\u00e0 tra la\ncondotta del datore di lavoro e l&#8217;evento lesivo, \u00e8 necessario non tanto che\nessa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio\neccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare\ndella posizione di garanzia (Sez. 4, n.&nbsp;<a href=\"https:\/\/olympus.uniurb.it\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=16672:cassazione-penale,-sez-4,-27-marzo-2017,-n-15124-lavori-in-ambienti-confinati-azoto-presente-nel-serbatoio-e-morte-di-un-operaio-appalto-e-responsabilit%C3%A0&amp;catid=17&amp;Itemid=138\">15124<\/a>&nbsp;del\n13\/12\/2016, dep. 2017, Gerosa, Rv. 269603).<br>\nPertanto, in tema di causalit\u00e0, la colpa del lavoratore, concorrente con la\nviolazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro\novvero al destinatario dell&#8217;obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime\nquesti ultimi dalle loro responsabilit\u00e0 solo allorquando il comportamento\nanomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle\nmansioni attribuite, risolvendosi in un compor-tamento del tutto esorbitante ed\nimprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da\nogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (Sez. 4,\nn.&nbsp;<a href=\"https:\/\/olympus.uniurb.it\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=13178:cassazione-penale-sez-4-20-aprile-2015-n-16397-infortunio-mortale-necessario-utilizzare-impalcature-mobili-ed-allestire-parapetti-anche-nei-vani-degli-ascensori&amp;catid=17&amp;Itemid=13\">16397<\/a>&nbsp;del\n05\/03\/2015, Guida, Rv. 263386).<br>\nA ci\u00f2 deve aggiungersi che la condotta imprudente o negligente del lavoratore,\nin presenza di evidenti criticit\u00e0 del sistema di tutela approntato dal datore\ndi lavoro, non potr\u00e0 mai spiegare alcuna efficacia esimente in favore dei\nsoggetti destinatari degli obblighi di sicurezza. Tali disposizioni, infatti,\nsono dirette a difendere il lavoratore anche da incidenti che possano derivare\nda sua colpa, dovendo, il datore di lavoro, prevedere ed evitare prassi di\nlavoro non corrette e foriere di eventuali pericoli (Sez. 4, n.&nbsp;<a href=\"https:\/\/olympus.uniurb.it\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=16487:cassazione-penale,-sez-4,-02-marzo-2017,-n-10265-macchina-spazzolatrice-e-rischio-trascinamento-nessun-comportamento-abnorme-della-vittima-se-il-sistema-di-sicurezza-approntato-da&amp;Itemid=138\">10265<\/a>&nbsp;del\n17\/01\/2017, Meda, Rv. 269255; Sez. 4 n.&nbsp;<a href=\"https:\/\/olympus.uniurb.it\/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=13452:cassazione-penale-sez-4-28-maggio-2015-n-22813-infortunio-durante-la-pulizia-della-nave-in-costruzione-posizioni-di-garanzia&amp;catid=17&amp;Itemid=138\">22813<\/a>&nbsp;del\n21\/4\/2015, Palazzolo, Rv. 263497).<br>\n\u2003Orbene, risulta evidente, in base\nai principi richiamati, come evidenziato in maniera appropriata dalla Corte\nterritoriale, non \u00e8 possibile inquadrare nell&#8217;ambito delle condotte connotate\nda esorbitanza, il comportamento tenuto dal lavoratore, non essendosi\nrealizzato in un ambito avulso dal procedimento lavorativo a cui era stato\naddetto.<br>\nLa Corte di merito, con motivazione logica ed immune da censure, ha evidenziato\nche il lucernaio &#8211; coperto da una lastra in vetroresina non calpestabile sulla\nquale erano stati disposti bancali in legno e canaline in ferro in violazione\ndell&#8217;art. 148<a href=\"https:\/\/olympus.uniurb.it\/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=73:aggiornamenti-dlgs-9-aprile-2008-n-81&amp;Itemid=59&amp;layout=default\">D. Lgs. n. 81 del 2008<\/a>&nbsp;&#8211; costituiva una fonte di rischio di caduta\ndall&#8217;alto, non era adeguatamente segnalato ed era artatamente occultato dal\nmateriale sovrappostovi.<br>\n2. Va poi osservato che il ricorrente aveva proposto appello per motivi\nriguardanti esclusivamente l&#8217;accertamento della responsabilit\u00e0.<br>\nAl contrario, col quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce\nl&#8217;ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.<br>\nEbbene, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni\nsulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi\nperch\u00e9 non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17\/02\/2017,\nBolognese, Rv. 269745). Occorre evitare il rischio che in sede di legittimit\u00e0\nsia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della\ndecisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di\nmotivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del\ngiudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08\/03\/2017, Galdi, Rv. 270316).<br>\n3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con\nconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e &#8211;\nnon sussistendo ragioni di esonero &#8211; al versamento della somma di euro duemila\nin favore della Cassa delle ammende. Il ricorrente va altres\u00ec condannato alla\nrifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che vanno\nliquidate in complessivi euro duemilacinquecento, oltre accessori come per\nlegge.<br>\n&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>P.Q.M.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>\nDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle\nspese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle\nammende, nonch\u00e9 alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte\ncivile che liquida in complessivi euro duemilacinquecento, oltre accessori come\nper legge.<br>\nCos\u00ec deciso in Roma il 4 aprile 2019.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Fatto 1. 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