{"id":804,"date":"2019-04-05T07:08:42","date_gmt":"2019-04-05T05:08:42","guid":{"rendered":"https:\/\/untesil.org\/?p=804"},"modified":"2019-04-05T07:20:22","modified_gmt":"2019-04-05T05:20:22","slug":"ciip-consulta-interassociativa-italiana-per-la-prevenzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/2019\/04\/05\/ciip-consulta-interassociativa-italiana-per-la-prevenzione\/","title":{"rendered":"CIIP &#8211; Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione &#8211;"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">IL D.LGS. n. 81\/2008 UNDICI ANNI DOPO <br> <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Considerazioni introduttive <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A dieci anni dalla sua emanazione, qualunque valutazione sulla disciplina della sicurezza sul lavoro contenuta nel D.Lgs 81\/2008 presuppone un\u2019attenta analisi dei contesti entro i quali essa \u00e8 destinata ad operare: contesti \u2013 quali sono quelli dell\u2019organizzazione produttiva e del mercato del lavoro \u2013 in continua evoluzione, specialmente sotto la spinta della globalizzazione e dell\u2019innovazione tecnologica. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">D\u2019altro canto, al di l\u00e0 del fatto che ad un testo unico in materia il legislatore aveva gi\u00e0 pensato fin dalla riforma sanitaria del 1978 e fermo restando che la spinta decisiva per l\u2019emanazione del D.Lgs 81\/2008 fu impressa dalla tragedia della Thyssen Krupp del 6 dicembre 2007, l\u2019idea di una nuova disciplina complessiva della sicurezza sul lavoro era nata proprio in considerazione dei profondi mutamenti di contesto emersi dopo l\u2019entrata in vigore del D.Lgs 626\/1994. Non a caso, tra le tante finalit\u00e0 che il disegno di riassetto e di riforma della disciplina contenuto nella legge delega n. 123\/2007 si poneva, si stagliavano due specifici obiettivi.  Da un lato, quello della universalizzazione della tutela in considerazione di un mercato del lavoro popolato da figure contrattuali sempre pi\u00f9 diversificate ed in cui anche le caratteristiche personali dei lavoratori \u2013 come l\u2019etnia, il genere e l\u2019et\u00e0 \u2013 evidenziavano l\u2019esigenza di una peculiare attenzione. Da un altro lato, la necessit\u00e0 di contrastare i nuovi e sempre pi\u00f9 insidiosi rischi connessi alla crescente tendenza alla frammentazione ed alla disarticolazione dei processi produttivi realizzata soprattutto mediante le catene degli appalti. E proprio con questi dati di contesto \u2013 le caratteristiche del mercato del lavoro e dell\u2019organizzazione del lavoro \u2013 occorre confrontarsi anche oggi in sede di bilancio del primo decennio di applicazione del D.Lgs 81\/2008, anche eventualmente nella prospettiva di un suo eventuale affinamento, da realizzare mediante le fonti normative pi\u00f9 idonee e atti amministrativi di indirizzo.  <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nonostante un bilancio ampiamente positivo, come emerge dal cambio di passo che in molte imprese \u00e8 stato fatto sul tema della salute e sicurezza dei lavoratori, ci sono alcuni profili di criticit\u00e0 e la mancanza di attuazione di alcuni dei suoi precetti. In particolare il gruppo di lavoro CIIP si \u00e8 soffermato sui seguenti punti: &#8211; incompleta attuazione delle previsioni del D.Lgs 81\/2008 soprattutto per quanto concerne le normative di adeguamento e di armonizzazione con i principi fondamentali del Titolo I del D.Lgs 81\/2008 (art. 3) e il mancato raccordo con altre discipline speciali (es. radioprotezione);<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>necessit\u00e0 di adeguare la normativa di tutela rispetto alle innovazioni che nel frattempo sono intervenute nel mercato del lavoro, anche in considerazione sia della progressiva delocalizzazione dei rapporti di lavoro rispetto al tradizionale luogo di lavoro e al diverso rapporto tra persona, attrezzatura e ambiente (es. quali tutele di applicano ora a chi, un tempo lavoratore a progetto, oggi opera con diverse forme contrattuali essenzialmente di tipo autonomo? Quali tutele possono applicarsi ai lavoratori della c.d. gig economy?);  <\/li><li> la scarsa considerazione e la conseguente fragilit\u00e0 degli organismi preposti alle politiche di programmazione e di coordinamento sia a livello nazionale sia a livello decentrato (art. 5 e 7); <\/li><li> il ritardo \u2013normativo e operativo\u2013 e l\u2019appannamento del ruolo e dei contenuti del Sistema informativo (SINP) rispetto alle attese sottostanti alla stesura dell\u2019art. 8; &#8211; esigenza di valorizzare il ruolo dei Servizi pubblici di prevenzione anche per quanto concerne la funzione di assistenza alle imprese (specialmente di minori dimensioni), come peraltro sollecitato a livello europeo;<\/li><li> ferme restando le competenze delle varie amministrazioni sul piano organizzativo, promuovere un maggior coordinamento tra i vari organismi preposti alla vigilanza anche mediante la previsione che le risposte fornite dalla Commissione per gli interpelli costituiscano gli unici ed esclusivi criteri interpretativi e direttivi nel merito delle questioni per l\u2019esercizio delle attivit\u00e0 di vigilanza; <\/li><li> esigenza di ricondurre le attivit\u00e0 di vigilanza in certi specifici settori a principi di indipendenza e trasparenza; &#8211; necessit\u00e0 di tenere conto, fra i requisiti minimi di qualificazione delle imprese, della formazione del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza; <\/li><li> esigenza di distinguere il ruolo del RSPP rispetto alle funzioni operative precludendo la delega di funzioni ex art. 16 al medesimo; &#8211; rendere effettiva la presenza del SSP specialmente nelle imprese di grandi dimensioni o con attivit\u00e0 particolarmente rischiose (art. 31, comma 6); <\/li><li> ferma restando l\u2019inapplicabilit\u00e0 del D.Lgs 231\/2001 alle PP.AA, incentivare nei loro confronti, mediante altri interventi premiali, l\u2019adozione di modelli organizzativi e di gestione della sicurezza sul lavoro (art. 30); <\/li><li> previsione dell\u2019obbligatoriet\u00e0 della collaborazione del medico competente nella valutazione dei rischi che pu\u00f2 esaurirsi con la stesura del DVR ove non si evidenzino necessit\u00e0 di sorveglianza sanitaria; &#8211; introduzione dell\u2019obbligo di sorveglianza sanitaria nell\u2019ipotesi in cui essa emerga dalla valutazione dei rischi; <\/li><li> esigenza di un completo riordino della disciplina per l\u2019assunzione di alcol e droghe (art. 41, comma 4-bis); <\/li><li> introduzione di una disciplina valida per tutto il territorio nazionale relativa alla composizione ed al funzionamento delle Commissioni preposte all\u2019esame dei ricorsi avverso il giudizio del medico competente; <\/li><li> necessit\u00e0 di chiarire il carattere strettamente personale della prestazione del medico competente (anche sulla scorta della recente giurisprudenza di legittimit\u00e0), ferma restando la sostituibilit\u00e0 in caso di legittimo impedimento, nonch\u00e9 di definire i rapporti tra il medico competente coordinatore e gli altri medici competenti;<\/li><li>revisione del decreto ministeriale (DM 15 luglio 2003, n. 388) relativo al primo soccorso; <\/li><li> assicurare la piena agibilit\u00e0 e sostegno dei RLS, RLST e RLSS per far s\u00ec che siano elemento di forza dell\u2019organizzazione aziendale della sicurezza; <\/li><li> esigenza di ripensare il sistema e le metodologie della formazione (compreso l\u2019e-learning), soprattutto nell\u2019ottica della sua effettivit\u00e0 alla luce della definizione offertane dal D.Lgs 81\/2008, e di individuare adeguati strumenti per valutarne l\u2019efficacia;  <\/li><li> esigenza di rivedere, anche nella prospettiva di unificarle in un solo testo normativo, tutte le disposizioni in materia di formazione attuative del D.Lgs 81\/2008, definendo criteri omogenei sull\u2019accreditamento dei soggetti formatori; <\/li><li> nei settori a basso rischio definire in modo puntale i requisiti dell\u2019incaricato di cui all\u2019art. 26, comma 3, oppure prevedere un DUVRI semplificato; <\/li><li> negli appalti pubblici, in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente prevedere un obbligo di coordinamento tra committente e appaltatore; <\/li><li> negli appalti pubblici in concessione, nelle ipotesi di project financing definire il ruolo del committente nelle diverse fasi di progettazione e di esecuzione dell\u2019opera;  <\/li><li> semplificazione della procedura di controllo e verifica periodica di attrezzature e impianti (compresi quelli elettrici), configurando in capo al datore di lavoro i relativi obblighi avvalendosi di soggetti all\u2019uopo abilitati ed attribuendo alle PP.AA. i compiti di controllo sulla sicurezza di attrezzature e impianti nonch\u00e9 sull\u2019operato dei soggetti abilitati; <\/li><li> esigenza di non menzionare specificamente norme tecniche vigenti al momento di emanazione della normativa, ma utilizzare previsioni di carattere generale tali da durare nel tempo (es. norme UNI Inail e BS citate nell\u2019art. 30) e di rivedere alcuni errori materiali (es. il co. 6 dell&#8217;art. 63 fa riferimento al punto 7 dell&#8217;all. IV che per\u00f2 non esiste) o incongruenze per sanzionabilit\u00e0 e coerenza sistematica (es. art. 32, co 8, 9, 10 che andrebbero inseriti nell\u2019art. 31); <\/li><li> opportunit\u00e0 di stralciare dal Decreto Legislativo gli allegati di natura tecnica destinandoli a decreti ministeriali o interministeriali, pi\u00f9 facilmente aggiornabili in rapporto all\u2019evoluzione delle conoscenze scientifiche, con relativo richiamo nella norma madre. <\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Scopo del presente documento \u00e8 quello di aprire un confronto sui temi trattati tra tutti i soggetti che a diverso titolo si occupano e si impegnano nella prevenzione dei rischi connessi alla attivit\u00e0 lavorativa; confronto che dovr\u00e0 essere di stimolo ai decisori istituzionali per realizzare gli interventi di affinamento utili per una pi\u00f9 efficace applicazione della normativa a vantaggio di una maggior sicurezza del lavoro. Tuttavia a poco varranno queste iniziative fino a che non sar\u00e0 chiaro che la salute e la sicurezza dei lavoratori costituiscono valori irrinunciabili di una impresa moderna e rispettosa dei principi della nostra Costituzione. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>IL D.LGS. n. 81\/2008 UNDICI ANNI DOPO Considerazioni introduttive A dieci anni dalla sua emanazione, qualunque valutazione sulla disciplina della<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-804","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-senza-categoria"],"wppr_data":{"cwp_meta_box_check":"No"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/804","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=804"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/804\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":807,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/804\/revisions\/807"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=804"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=804"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=804"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}