{"id":562,"date":"2018-12-08T18:07:04","date_gmt":"2018-12-08T17:07:04","guid":{"rendered":"https:\/\/untesil.org\/?p=562"},"modified":"2018-12-08T18:07:04","modified_gmt":"2018-12-08T17:07:04","slug":"il-modello-di-valutazione-del-rischio-per-gli-operatori-della-sicurezza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/2018\/12\/08\/il-modello-di-valutazione-del-rischio-per-gli-operatori-della-sicurezza\/","title":{"rendered":"Il Modello di Valutazione del Rischio per gli Operatori della Sicurezza"},"content":{"rendered":"<p>Il D.Lgs. n. 81\/2008 &#8211; Testo Unico sulla Tutela della Salute e sulla Sicurezza sul lavoro &#8211; costituisce il riferimento costante per ogni tematica riferibile alla tutela della salute ed alla sicurezza sul lavoro di tutti coloro che operano in un\u2019azienda o in organismo, pubblico o privato, fornendo chiavi di lettura anche per altre normative correlate e funzionali agli stessi obiettivi, e soprattutto, sancendo principi generali validi per tutte le tipologie di lavoro.<br \/>\nIl primo principio, espresso chiaramente dalla normativa \u00e8 che la stessa \u201csi applica a tutti i settori di attivit\u00e0, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio\u201d.<br \/>\nQuesto principio,\u00a0 elimina ogni dubbio sulla necessit\u00e0 che <strong>tutti gli Enti<\/strong> e gli Organismi elencati all\u2019articolo 3, comma 2, compreso le Forze Armate e le Forze di Polizia <strong>debbano adottare, entro i tempi previsti, le regolamentazioni sulle \u201ceffettive particolari esigenze connesse al servizio e alle peculiarit\u00e0 organizzative o operative<\/strong>\u201d, al fine di evitare vuoti normativi, che avrebbero riflessi negativi, sia sulla tutela del personale, che sulla efficienza delle strutture.<br \/>\nTutti gli Enti e gli Organismi, inclusi nell&#8217;elenco del comma 2 dell&#8217;articolo 3, possono invocare \u201ceffettive particolari esigenze connesse al servizio ed alle peculiarit\u00e0 organizzative ed operative\u201d, ma, proprio per questo, devono trasferirle in Regolamentazioni concrete, che rappresentano gli itinerari per l&#8217;applicazione della legislazione, i cui principi sono validi per tutti e nessuno pu\u00f2 pensare di esserne escluso, tanto meno chi ha come obiettivo di lavoro il produrre sicurezza.<br \/>\nSebbene le regolamentazioni non siano state adottate nei tempi previsti, ai sensi dello stesso art. 3, comma 3, come modificato dal D.L. n. 57\/2012 \u201cFino all&#8217;emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell&#8217;articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626\u2026\u201d.<br \/>\nPertanto, <strong>tutti gli Organismi, che non abbiano ancora adempiuto all\u2019onere dell\u2019adozione del regolamento<\/strong> sulle effettive particolari esigenze connesse al servizio ed alle peculiarit\u00e0 organizzative e gestionali, <strong>hanno l\u2019obbligo di procedere alla rilevazione del rischio<\/strong> ed alla redazione del relativo documento, che costituisce la base dell\u2019intero Sistema della Sicurezza.<\/p>\n<p>La criticit\u00e0 maggiore, da superare per la redazione del Documento di Valutazione del Rischio, sta proprio nel saper <strong>cogliere le specificit\u00e0 del lavoro ed i fattori di rischio ad esso correlati.<\/strong> Sinora, tranne rare eccezioni, \u00e8 stata invece seguita una \u201ccultura\u201d che vedeva nell\u2019intera legislazione adempimenti prevalentemente di natura edile o medica e, per questa ragione, la redazione del Documento era affidata a specialisti esterni, che lasciavano poi al Medico la parte della sorveglianza sanitaria, secondo riferimenti generali alla legislazione ed ai fattori di rischio in essa disciplinati .<br \/>\nIn realt\u00e0, la prima finalit\u00e0 della legislazione dedicata alla tutela della salute ed alla sicurezza sul lavoro \u00e8 quella di <strong>creare un cultura gestionale, in grado di offrire a tutti un lavoro che porti ogni operatore ad uno \u201cstato di completo benessere fisico, mentale e sociale<\/strong>, non consistente solo in un&#8217;assenza di malattia o d&#8217;infermit\u00e0\u201d (definizione di \u201csalute\u201d art. 2 del D.Lgs. n. 81\/2008).<br \/>\nPer queste ragioni, la legislazione \u00e8 indirizzata, in via primaria, a chi svolge ruoli di direzione, affinch\u00e9 tutti possano cogliere, dalle attenzioni che riserva a questi valori di tutela della persona.<\/p>\n<p>Da sempre, quindi, <strong>chi esercita funzioni di capo, come il datore di Lavoro indicato dalla legislazione, ha l\u2019obbligo, prima etico e poi giuridico, di provvedere affinch\u00e9 i suoi collaboratori vivano il lavoro non come punizione, ma come momento di completo benessere.<\/strong><\/p>\n<p>Per queste finalit\u00e0, bisogna sapere organizzare il lavoro secondo modelli di perfetta aderenza ai riferimenti:<br \/>\n&#8211; etici<br \/>\n&#8211; normativi<br \/>\n&#8211; funzionali.<br \/>\nPer le Strutture dedicate alla sicurezza, queste finalit\u00e0 appaiono poco compatibili con la via dell\u2019affidamento ad \u201cesperti\u201d esterni della rilevazione dei fattori di rischio e la conseguente redazione del Documento di Valutazione di Rischio.<br \/>\nVa ricordato, infatti, \u201cche le effettive particolari esigenze connesse al servizio ed alle peculiarit\u00e0 organizzative e gestionali\u201d, di cui all\u2019art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81\/2008, difficilmente costituiscono patrimonio professionale di \u201cesperti\u201d esterni alla Struttura. Poich\u00e9 nel Documento devono confluire i fattori di rischio correlati alle attivit\u00e0 operative, affidare all\u2019esterno queste rilevazioni e le conseguenti misure da adottare per superarle, significherebbe:<br \/>\n&#8211; contraddire la ragioni che hanno portato il legislatore a comprendere questi Organismi tra coloro cui vanno riconosciute quelle \u201ceffettive particolari esigenze connesse la servizio ed alle peculiarit\u00e0 organizzative e gestionali\u201d;<br \/>\n&#8211; imboccare una strada che porterebbe inevitabilmente a privilegiare i fattori di rischio generali e a sottovalutare quelli specifici, gestionali ed operativi, che sicuramente sono pi\u00f9 noti all\u2019interno che all\u2019esterno.<\/p>\n<p>Purtroppo, l\u2019analisi della realt\u00e0 maturata per molti degli organismi deputati alla sicurezza del territorio, mostra questa criticit\u00e0 diffusa, frutto di quell\u2019errore culturale, che ha portato a ritenere la legislazione sul lavoro non una cultura, verso cui orientare le modalit\u00e0 gestionali ed operative, ma come un problema di puro adeguamento delle infrastrutturale edili in cui sono ubicati gli uffici e di altri fastidiosi adempimenti burocratici.<br \/>\nEppure, una lettura attenta della legislazione porta, non solo a correggere questo errore, ma anche a prendere coscienza che, di tutti i problemi da affrontare e risolvere, quello edile \u00e8 il minore, visto che l\u2019art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 81\/2008, cos\u00ec recita:\u201d Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell&#8217;amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all&#8217;amministrazione competente o al soggetto che ne ha l&#8217;obbligo giuridico\u201d.<\/p>\n<p>Questa condizione \u201cprivilegiata\u201d, che vuole che gli obblighi\u201d si intendono assolti da parte dei dirigenti o funzionari preposti\u201d, non \u00e8 prevista invece per tutti gli altri adempimenti, che rappresentano, specialmente per gli Organismi dedicati alla Sicurezza, la parte preminente e preponderante della cose da sapere e di quelle da fare.<br \/>\nPer queste ragioni, \u00e8 da ritenersi prioritario definire un Modello di Documento di Valutazione del Rischio, che costituisca, per ogni Datore di Lavoro, individuato con i singoli decreti ministeriali, adottati gi\u00e0 a seguito del D.Lgs. n. 626\/1994, il riferimento certo:<br \/>\n&#8211; nella rilevazione dei rischi correlati alle esigenze del servizio ed alle peculiarit\u00e0 organizzative e gestionali;<br \/>\n&#8211; nelle risposte di ordine gestionali, organizzative, logistiche, formative ed operative da predisporre ed eseguire.<br \/>\nQuesto modello pu\u00f2 avere una base comune, valida per tutti i Datori di lavoro degli organismi deputati alla sicurezza ed una parte di specificit\u00e0, che rifletta i particolare ambito in cui l\u2019Organismo opera o le funzioni cui \u00e8 preposto.<br \/>\nIn via generale, il Modello di Valutazione per tutte le Forze Armate, per le Forze di Polizia e per tutti gli altri Organismi indicati al citato art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81\/2008, perch\u00e9 colga tutti i fattori di rischio correlati alla loro attivit\u00e0, dovrebbe essere cos\u00ec articolato:<\/p>\n<p>MODELLO DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI RISCHIO PER GLI ORGANISMI DEDICATI ALLA SICUREZZA.<br \/>\nsommario:<\/p>\n<p>PREMESSA<br \/>\nA &#8211; INFORMAZIONI CHE IDENTIFICANO LA STRUTTURA<br \/>\nB &#8211; FATTORI DI RISCHIO GENERALI<br \/>\nC &#8211; FATTORI DI RISCHIO CORRELATI ALLE SPECIFICIT\u00c0 ORGANIZZATIVE E GESTIONALI<br \/>\nD &#8211; MISURE GENERALI FUNZIONALI AL SUPERAMENTO DEI RISCHI GENERALI<br \/>\nE &#8211; FATTORI DI RISCHIO CORRELATI ALLE SPECIFICIT\u00c0 OPERATIVE<br \/>\nF &#8211; MISURE GENERALI FUNZIONALI AL SUPERAMENTO DEI RISCHI CORRELATI ALLE SPECIFICIT\u00c0 OPERATIVE<br \/>\nG &#8211; GESTIONE DELLE EMERGENZE<br \/>\nH &#8211; MISURE SPECIALI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA<br \/>\nI &#8211; RISORSE DEDICATE<br \/>\nL &#8211; ALLEGATI<br \/>\nM &#8211; PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO COSTANTE DEL DOCUMENTO<br \/>\nN &#8211; SOTTOSCRIZIONE<br \/>\nO &#8211; CONSEGNA DEL DOCUMENTO E CONSULTAZIONE<\/p>\n<p>PREMESSA: Vengono indicate le normative di riferimento, le analisi funzionali e, soprattutto, la condivisione che tutti gli adempimenti sono vissuti dal DATORE DI LAVORO come momenti di crescita della struttura, indispensabili alla tutela di beni primari come la salute e la sicurezza<\/p>\n<p>A &#8211; IDENTIFICAZIONE DELLA STRUTTURA<br \/>\na) ANAGRAFICA della struttura:<br \/>\nContiene le indicazioni sulla struttura, dalla denominazione, alla funzione cui la stessa \u00e8 preposta.<br \/>\nb) NUMERO delle persone che ordinariamente vivono la struttura.<br \/>\nc) ORGANIGRAMMA:<br \/>\nContiene l\u2019indicazione delle funzioni cui \u00e8 preposto il personale in organico, distinto per rapporto continuativo, a tempo determinato o a chiamata.<br \/>\nd) DESCRIZIONE DEI LUOGHI:<br \/>\nContiene l\u2019elenco degli edifici e delle altre strutture, con l\u2019indicazione della destinazione d\u2019uso, delle condizioni, delle criticit\u00e0 e delle particolarit\u00e0 imposte da funzioni particolari, compreso le aree riservate, come poligoni, armerie, depositi, magazzini, locali frigo, depositi rifiuti ed altro. Dei luoghi vanno annotate le certificazioni previste per la idoneit\u00e0 di sistemi, come:<br \/>\n&#8211; Documentazione di agibilit\u00e0 &#8211; d.P.R. n. 380\/2001, titolo III, capo I, art. 24<br \/>\n&#8211; Idoneit\u00e0 dell\u2019impianto elettrico &#8211; legge 22.01.2008, n. 37,<br \/>\n&#8211; Conformit\u00e0 impianto termico &#8211; d.P.R. 13 maggio 1998, n. 218,<br \/>\n&#8211; Certificato di Prevenzione Incendio; D.Lgs. 18.03.2006, n. 139 e D.P.R. 01.08.2011, n. 151<br \/>\n&#8211; Documentazione di idoneit\u00e0 igienica per i locali adibiti alla somministrazione di alimenti e di bevande, secondo il Reg. n. 852\/2004, come indicati nel Manuale HACCP &#8211; D.Lgs. n. 193\/2007 e Regolamento n. 852\/2004;<br \/>\n&#8211; Eventuali documentazioni di idoneit\u00e0 dei locali adibiti a deposito di esplosivi &#8211; TULPS e allegato C al regolamento di esecuzione.<\/p>\n<p>B &#8211; FATTORI DI RISCHIO GENERALI<br \/>\nRientrano in quest\u2019area:<br \/>\na) LA DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DELLA STRUTTURA, LE ATTIVIT\u00c0 AD ESSE CORRELATE DI FATTORI DI RISCHIO GENERALI DI CUI AL D.LGS. N. 81\/2008:<br \/>\nContiene l\u2019indicazione delle attivit\u00e0 che si svolgono all\u2019interno della struttura e di quelle all\u2019esterno della stessa, suddivise tra quelle funzionali alle esigenze fisiologiche e quelle dedicate alla operativit\u00e0, con l\u2019indicazione degli agenti fisici, degli agenti chimici e di tutti gli altri fattori di rischio rientranti nella disciplina generale della legislazione.<br \/>\nb) L\u2019ELENCO DEI LAVORI SOGGETTI ALLA VIGILANZA SANITARIA:<br \/>\n<em>Contiene l\u2019indicazione delle attivit\u00e0 che determinano l\u2019obbligo della vigilanza sanitaria, ai sensi della legge 15.11.1975, n. 734 e del d.P.R. 05.05.1975, n. 146.<\/em><br \/>\nc) LE MODALIT\u00c0 DI EFFETTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE:<br \/>\nContiene l\u2019indicazione delle metodologie usate per la rilevazione di tutti i fattori di rischio, compresi quelli dello stress da lavoro correlato, come: analisi dello stato dei luoghi effettuato mediante rilievi tecnici o solo con l\u2019osservazione; intervento di tecnici specializzati nei singoli settori oggetto di valutazione; incontri preliminari con i Responsabili della Sicurezza dei Lavoratori; rilevazione del RSPP, metodologia della valutazione dello stress da lavoro correlato.<br \/>\nd) LA VERIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI DI LAVORO: Rappresenta l\u2019esplicitazione delle modalit\u00e0 e contiene le verifiche effettuate e le modalit\u00e0 impiegate per rilevare eventuali criticit\u00e0 segnalate o possibili. Per gli operatori della sicurezza i luoghi di lavoro, secondo a disciplina generale, sono solo quelli che non rientrano tra le aree operative e quelle riservate.<\/p>\n<p>C &#8211; FATTORI DI RISCHIO CORRELATI ALLE SPECIFICIT\u00c0 ORGANIZZATIVE E GESTIONALI<br \/>\nRientrano in quest\u2019area:<br \/>\na) LE ATTIVIT\u00c0 E I PROCESSI LAVORATIVI.<br \/>\nGli obblighi di tutela e di sicurezza sui luoghi di lavoro non si esauriscono all\u2019interno delle strutture, ma proiettano la loro efficacia anche e soprattutto nei processi lavorativi. Per tutti gli organismi indicati all\u2019articolo 3 del D.Lgs. n. 81\/2008, ai quali sono riconosciute particolarit\u00e0 organizzative e salvaguardia delle \u201ceffettive particolari esigenze di servizio, ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni di ed attivit\u00e0\u201d, nel predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi, il Datore di lavoro deve indicare quali siano le criticit\u00e0 generali prevedibili e quali le misure predisposte.<br \/>\nb) LE PARTICOLARIT\u00c0 ORGANIZZATIVE E GESTIONALI CHE SI RIFLETTONO SUI MODELLI DELLA SICUREZZA<br \/>\nLe strutture dedicate alla sicurezza vivono secondo Modelli organizzativi e gestionali che sono determinati anche da normative che disciplinano il personale, le competenze, i profili professionali, i materiali oggetto di obblighi di custodia e le stesse esigenze di uniformit\u00e0 di gestione a livello nazionale o regionale, per le attivit\u00e0 rientranti nella competenza degli enti locali. Tutto ci\u00f2 costituisce particolarit\u00e0 gestionale o organizzativa, che ha riflessi nel modello di gestione del lavoro e, quindi, sulla tutela della salute e sulla sicurezza sul lavoro<\/p>\n<p>D -MISURE GENERALI FUNZIONALI AL SUPERAMENTO DEI RISCHI GENERALI<br \/>\nRientrano in quest\u2019area:<br \/>\na) I MODELLI DI FORMAZIONE.<br \/>\nLa formazione \u00e8 la prima misura necessaria per superare i pericoli correlati al lavoro. I modelli di formazione devono contenere le conoscenze necessarie alla corretta rilevazione del rischio ed alle procedure idonee a superarlo. Vanno indicati per sintesi i tempi ed i modi con i quali saranno realizzati i processi formativi mirati.<br \/>\nb) L\u2019ELENCO DEI D.P.I. (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI).<br \/>\nSecondo l\u2019art. 74 del D.Lgs. n. 81\/2008 si intende per dispositivo di protezione individuale, &#8220;D.P.I.&#8221;, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pi\u00f9 rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonch\u00e9 ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.<br \/>\nPer la stessa norma, non costituiscono D.P.I.:<br \/>\na) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;<br \/>\nb) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;<br \/>\nc) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell&#8217;ordine pubblico;<br \/>\nd) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto<br \/>\ne) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivit\u00e0 lavorative;<br \/>\nf) i materiali per l&#8217;autodifesa o per la dissuasione;<br \/>\ng) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.<\/p>\n<p>Nota: Come disciplina generale, va ricordato che la disponibilit\u00e0 dei Dispositivi di Protezione Individuali \u00e8 fondamentale per eliminare i rischi correlati a determinate funzioni. Essi sono disciplinati da Direttive Europee, recepite nell\u2019ordinamento interno, che definiscono le tipologie, le categorie e le omologazioni e modalit\u00e0 d\u2019uso. Nel documento, vanno elencate le tipologie e le mansioni per le quali sono obbligatori, necessari o utili. Arrivare a definire quali siano i D.P.I. necessari ed utili risponde anche ad una non trascurabile esigenza di eliminare costi inutili e recuperare e risorse finanziarie per soddisfare esigenze certe e condivise. Per questa ragione, sarebbe di sicura utilit\u00e0 arrivare ad una Certificazione di qualit\u00e0 secondo la Regola OHAS BS 18001, che elimini il pericolo di proliferazione di D.P.I. non necessari, sollevando il Datore di Lavoro da contenziosi nascenti da rifiuti di accogliere richieste di acquisto di tanti D.P.I. Questa Regola, ai sensi dell\u2019art. 30 del D.Lgs. n. 81\/2008, acquista una valenza importantissima e, spesse volte, viene conseguita anche da Forze Armate e da Pubbliche Amministrazioni che, sebbene escluse dalle Responsabilit\u00e0 Amministrative di cui al D.Lgs. n. 231\/2001, perch\u00e9, con essa si ottengono certezze, validate da organismi esterni ed indipendenti, circa la bont\u00e0 delle procedure, delle misure e degli adempimenti predisposti.<\/p>\n<p>Per la Polizia di Stato, nota ufficiale riportata sul sito del Ministero dell\u2019Interno alla voce approfondimenti, dedicata all\u2019uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, cos\u00ec dispone: nell&#8217;ambito delle attivit\u00e0 di istituto della Polizia di Stato l&#8217;impiego dei D.P.I. pu\u00f2 essere richiesto in talune condizioni lavorative. In particolare:<br \/>\n1. D.P.I. del capo: sono prescritti quando vi sia pericolo di traumatismi o esposizione al rischio di cadute o proiezioni di oggetti. I caschi per i servizi di ordine pubblico non ricadono in tale categoria trattandosi, a tutti gli effetti, di mezzi di autodifesa per le forze di polizia, esclusi espressamente dal DLvo 626\/1994. Non si ravvisano altri settori lavorativi che possano richiedere l&#8217;uso di caschi di protezione.<br \/>\n2. D.P.I. delle mani: sono costituiti da guanti per la protezione da tagli, traumi meccanici, agenti chimici, agenti biologici, ecc. L&#8217;impiego pu\u00f2 essere richiesto in attivit\u00e0 di manutenzione su mezzi o apparecchiature o nella movimentazione di carichi (officine meccaniche, magazzini, settore TLC, ecc.). Nella scelta occorrer\u00e0 porre particolare attenzione al pittogramma, riportato sul dispositivo, che simboleggia il tipo di rischio nei confronti del quale i guanti possono conferire la relativa protezione.<br \/>\n3. D.P.I. degli occhi: sono costituiti da occhiali, visiere e schermi. Il loro impiego pu\u00f2 rendersi necessario in attivit\u00e0 con rischio di proiezioni di schegge, schizzi, esposizione a radiazioni e sorgenti luminose (saldatura, lavori in officine meccaniche, manipolazione di agenti chimici, ecc.).<br \/>\n4. D.P.I. dell&#8217;udito: sono le cuffie, gli inserti auricolari ed i caschi. L&#8217;uso di D.P.I. dell&#8217;apparato uditivo trova indicazione nelle esposizioni a traumi acustici con livelli di esposizione individuale superiori ad 85 dB(A). Le indicazioni principali possono ravvisarsi nella attivit\u00e0 di tiro, nella attivit\u00e0 aeroportuale, nelle attivit\u00e0 in officine meccaniche che richiedono uso di particolari utensili, nelle attivit\u00e0 su natanti. Le cuffie conferiscono di norma una migliore attenuazione in quanto riducono la trasmissione del rumore sia per via aerea che per via ossea, gli inserti (tappi) sono pi\u00f9 facilmente utilizzabili e sicuramente pi\u00f9 economici, tuttavia conferiscono una attenuazione minore.<br \/>\n5. D.P.I. dell&#8217;apparato respiratorio: sono le maschere, le semimaschere, i facciali filtranti, gli autorespiratori. Trovano indicazione negli ambienti ove vi sia carenza di ossigeno e\/o presenza di inquinanti tossici, irritanti, nocivi per le vie respiratorie. L&#8217;impiego di D.P.I. respiratori pu\u00f2 trovare indicazione nei lavori di verniciatura o come equipaggiamento di emergenza nei casi di interventi in presenza di incendi, fumo od in ambienti inquinati (dispersione di prodotti chimici, presenza di CO, ossido di azoto in luoghi chiusi, ecc.)<br \/>\n6. Indumenti di protezione: sono costituiti da capi di abbigliamento particolari che devono tutelare il corpo intero da aggressioni esterne (agenti chimici, fisici, ecc.) o devono rendere visibile l&#8217;operatore che li indossa. Nelle attivit\u00e0 di istituto di polizia possono trovare indicazione corpetti, bracciali, copricapi catarifrangenti o fluorescenti nei servizi esterni notturni in condizioni ambientali sfavorevoli (viabilit\u00e0, soccorso stradale, ecc.)\u201d.<br \/>\nc) LE LINEE GUIDA E PROTOCOLLI OPERATIVI<br \/>\nL\u2019adozione delle linee guide o dei protocolli operativi, definizioni che esprimono lo stesso significato di come vanno fatte le cose, perch\u00e9 siano tutelate salute e sicurezza degli addetti ed efficienza funzionale, \u00e8 fondamentale per avere certezze operative- Se la struttura ha una gamma di attivit\u00e0 variegata, e dispone di tante linee guida, nel Documento \u00e8 sufficiente darne atto ed eventualmente allegarle o indicarne le modalit\u00e0 di acquisizione-<br \/>\nd) LE ALTRE MISURE<br \/>\nData la complessit\u00e0 del settore, che vede la presenza di tanti organismi deputati all\u2019immenso campo della sicurezza, in tutte le sue espressioni, che vanno da quella pubblica a quella ambientale, da quella stradale a quella forestale, da quella complementare a quella sussidiaria, dove ogni organismi ha la sua specificit\u00e0, \u00e8 possibile ipotizzare misure di ordine generale, che siano funzionali agli obiettivi di tutela della salute e di sicurezza degli operatori-<\/p>\n<p>E -FATTORI DI RISCHIO CORRELATI ALLE SPECIFICIT\u00c0 OPERATIVE<br \/>\nRientrano in quest\u2019area.<br \/>\na) L\u2019ELENCO DELLE MANSIONI CORRELATE ALLE EFFETTIVE PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL SERVIZIO ED ALLE PECULIARIT\u00c0 ORGANIZZATIVE, GESTIONALI ED OPERATIVE.<br \/>\nIn attesa dei Regolamenti prescritti dall\u2019art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81\/2008, continuano ad essere valide le indicazioni delle regolamentazioni adottate ai sensi del D.Lgs. n. 626\/1994, che disciplinano le effettive particolari esigenze connesse al servizio ed alle peculiarit\u00e0 organizzative e gestionali &#8211; Per tutte le attivit\u00e0 riconducibili a tale normativa regolamentare, ove non trovano applicazione le disposizioni generali della legislazione, \u00e8 necessario indicare almeno i fattori di rischio tipici, le linee guide operative approntate, le misure generali e speciali predisposte. In questa area sono elencate le attivit\u00e0 ed i servizi esterni, cui la struttura adempie, suddivisi per tipologie operative, finalit\u00e0 istituzionali, difficolt\u00e0 o rischi correlati.<br \/>\nb) I FATTORI DI RISCHIO CORRELATI ALLE EFFETTIVE PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL SERVIZIO E ALLE PECULIARIT\u00c0 ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE.<br \/>\nRappresentano la parte pi\u00f9 consistente dell&#8217;analisi dei fattori di rischio correlati all&#8217;attivit\u00e0 operativa. Pi\u00f9 \u00e8 grande la deroga alla disciplina generale, pi\u00f9 \u00e8 ampia questa parte del documento che, per sintesi, potr\u00e0 contenere anche i soli allegati che disciplinano le \u201ceffettive particolari esigenze connesse al servizio ed alle attivit\u00e0 operative\u201d. E&#8217; necessario, per\u00f2, che tutte per le particolarit\u00e0 rilevate, siano state adottate le procedure che le disciplinano, affinch\u00e9 siano salvaguardati i principi della legislazione, ricordando che tutti i lavori, in qualsiasi luogo avvengano, devono essere disciplinati da procedure finalizzate alla salvaguardia della salute e della sicurezza.<br \/>\nb) LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE.<br \/>\nLe misure di prevenzione devono essere analiticamente indicate ed essere razionalmente efficaci ad eliminare l&#8217;insorgere del rischio. Esse comprendono sia l&#8217;utilizzo delle tecnologie mirate ad incidere sul processo lavorativo, in modo da eliminare o ridurne il rischio, che le procedure corrette di uso delle stesse.<br \/>\nc) LE AREE OPERATIVE, QUELLE RISERVATE E QUELLE AVENTI ANALOGHE ESIGENZE.<br \/>\nIdentificano tutte quelle aree destinate alla operativit\u00e0 addestrativa, formativa o operativa, in cui le modalit\u00e0 di accesso o di operativit\u00e0 sono disciplinate da linee guida specifiche. Linee guida, che sono allegate al Documento di Valutazione o comunque trovano menzione nello stesso. Poich\u00e9 nelle aree operative non si applicano le prescrizioni generali, \u00e8 fondamentale disporre di linee guida, altrimenti ci sarebbe un vuoto di disciplina. Secondo l\u2019art. 259 del d.P.R. n. 90\/2010, Regolamento di esecuzione del nuovo Ordinamento Militare, sono aree operative: \u201c1. Ai fini dell\u2019attivit\u00e0 di vigilanza di cui all&#8217;articolo 260, si intendono per aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze i mezzi, le infrastrutture e i luoghi destinati ai compiti istituzionali delle Forze armate, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 in essi espletate o comunque connesse, quali, fra l&#8217;altro:<br \/>\na) l&#8217;impiego della forza militare e il relativo addestramento in territorio nazionale e all&#8217;estero;<br \/>\nb) la gestione delle informazioni, riguardanti la funzionalit\u00e0 dell&#8217;intera struttura militare e i mezzi, sistemi e apparecchiature per la elaborazione o la trasmissione di dati e informazioni sensibili o classificate, apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento ovvero sistemi di guerra elettronica;<br \/>\nc) le strutture e infrastrutture, i mezzi terrestri e navali e gli aeromobili in cui sono gestite o custodite le informazioni o ubicati i sistemi e apparecchiature di cui alla lettera b) ovvero trattate le materie di carattere militare o, comunque, concernenti l&#8217;efficienza dello strumento militare per le quali, nell&#8217;interesse della sicurezza nazionale, \u00e8 ritenuta vietata la divulgazione di notizie, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e la tutela del segreto di Stato, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2006, 8 aprile 2008 e 12 giugno 2009;<br \/>\nd) le strutture, aree e mezzi in uso, ancorch\u00e9 temporaneamente, all&#8217;Arma dei carabinieri per l&#8217;esercizio dei compiti concernenti l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalit\u00e0 e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l&#8217;esercizio dei compiti d&#8217;istituto;<br \/>\ne) i locali in cui sono detenuti o trattati atti e documenti comunque sottratti all&#8217;accesso, a norma dell&#8217;articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;<br \/>\nf) le aree, infrastrutture e opere destinate alla difesa militare, come individuate all&#8217;articolo 233 del codice, nonch\u00e9 le aree, infrastrutture e installazioni addestrative speciali, quali i poligoni di tiro e le palestre addestrative;<br \/>\ng) l&#8217;impiego, la custodia e la manutenzione di equipaggiamenti speciali, armi, munizioni, sistemi d&#8217;arma, materiali di armamento, mezzi militari operativi, quali unit\u00e0 navali, aeromobili, mezzi armati e di trasporto e relativo supporto logistico.<br \/>\n2. Gli immobili o le aree di pertinenza dell&#8217;Amministrazione della difesa, nonch\u00e9 le strutture e aree in uso, ancorch\u00e9 temporaneamente, all&#8217;Arma dei carabinieri per l&#8217;esercizio dei compiti concernenti l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalit\u00e0 e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l&#8217;esercizio dei compiti d&#8217;istituto, ove sono svolte le attivit\u00e0 o ubicati uno o pi\u00f9 luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza\u201d.<\/p>\n<p>Nota. Altre regolamentazioni dedicate alla individuazione delle aree operative:<br \/>\n<strong>&#8211;<\/strong> D.M. 14 giugno 199, n. 450, per la Polizia di Stato e per i Vigili del Fuoco;<br \/>\n&#8211; D.M. 6 febbraio 2001, n. 110, per il Corpo Forestale dello Stato;<br \/>\n&#8211; D.M. 13 agosto 1998, n. 325, per la Guardia di Finanza;<br \/>\n&#8211; D.M. 13 novembre 2011, n. 231, per la Protezione Civile.<\/p>\n<p>d) LE LINEE GUIDA DI ACCESSO ALLE RISERVATE E LE MODALIT\u00c0 OPERATIVE.<br \/>\nLe aree operative e quelle riservate non sono escluse dall\u2019obbligo di perseguire le finalit\u00e0 della tutela della salute e della sicurezza. In esse, per ragioni correlate alle specificit\u00e0 della struttura ed alle esigenze correlate al servizio, \u00e8 possibile, individuare modalit\u00e0 diverse, con le quali trovano applicazione misure specifiche, che possono derogare dalle linee generali della legislazione, ma non nelle finalit\u00e0. Per queste ragioni, per ogni area operativa e per ogni area riservata <strong>devono essere disponibili linee guide o protocolli operativi specifici<\/strong>, senza i quali ci sarebbe un vuoto di regole che impedirebbe la formazione al come fare le cose e, conseguentemente, come correggere eventuali errori. In merito, va ricordato che molte strutture elencate all\u2019art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81\/2008, avevano fatto ricorso alle aree Riservate anche per r sottrarle ai controlli esterni. Le Forze Armate e le Forze di Polizia che dispongono di Servizi sanitari interni, ai sensi del comma 1 bis dell\u2019art. 13 del D.Lgs. n. 81\/2008, non hanno pi\u00f9 tale necessit\u00e0, essendo tutti i locali sottratti ai controlli esterni.<\/p>\n<p>F &#8211; MISURE SPECIALI CORRELATE ALLA SPECIFICIT\u00c0 DEI RISCHI CORRELATI ALLE PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE AL SERVIZIO<br \/>\nMolti organismi dedicati alla sicurezza operano con <strong>frequenza in emergenza.<\/strong> Questa condizione \u00e8 prevista nella sua disciplina generale e nelle procedure da attuare, sia per l\u2019efficienza funzionale, che per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dai fattori di rischio ad essa correlata- <strong>Nel Documento vanno indicati o richiamati le Misure Speciali,<\/strong> compreso quelle relative allo Stress da lavoro correlato che, per gli operatori della sicurezza, acquista particolare <strong>valenza di tutela e di efficienza funzionale.<\/strong><\/p>\n<p>G &#8211; LA GESTIONE DELLE EMERGENZE<br \/>\nNel documento vanno indicate le procedure di gestione delle emergenze interne e di quelle operative, quest\u2019ultime <strong>diversificate per SCENARI DI RISCHIO<\/strong>, tra quelli rientranti nelle competenze funzionali.<\/p>\n<p>H &#8211; RISORSE<br \/>\nVanno inserite nel Documento tutte le risorse funzionali alla tutela della salute ed alla sicurezza sul lavoro, tra le quali acquistano rilevanza quelle personali e professionali, prima che quelle finanziarie. L&#8217;inserimento conferisce destinazione specifica alle stesse e ne consente l\u2019immediata valutazione di idoneit\u00e0 e di congruit\u00e0, anche ai fini degli aggiornamenti necessari a conservare al documento la validit\u00e0 ed attualit\u00e0.<\/p>\n<p>L &#8211; ALLEGATI<br \/>\nIl Documento avr\u00e0 come allegati:<br \/>\n&#8211; il Piano della Segnaletica interna alla struttura e funzionale alla gestione delle emergenze ed alle informazioni generali di sicurezza;<br \/>\n&#8211; le SCHEDE di SICUREZZA di tutte le sostanze pericolose;<br \/>\n&#8211; il Piano di gestione dei rifiuti;<br \/>\n&#8211; il Manuale HACCP per la gestione di servizi di somministrazione di alimenti e di bevande;<br \/>\n&#8211; il Piano di gestione delle Emergenze<br \/>\n&#8211; Le Procedure di gestione delle aree operative e di quelle riservate<br \/>\n&#8211; Eventuali altri documenti relativi a fattori di rischio e\/o a misure di protezione richiesti dalle specificit\u00e0 della struttura e\/o dalle particolari effettive esigenze connesse al servizio.<\/p>\n<p>Nel documento questi Piani vanno indicati tra gli allegati, a dimostrazione che gli stessi sono stati oggetto di analisi e di valutazione di perfetta integrazione con l\u2019intero Sistema di sicurezza, del quale il Documento costituisce la pietra fondamentale<\/p>\n<p>M &#8211; PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO E DI MIGLIORAMENTO<br \/>\nIl documento di valutazione non \u00e8 uno strumento statico ed immodificabile, bens\u00ec un riferimento costante di quanti operano nel luogo di lavoro, da tenere aggiornato con le novit\u00e0 introdotte, sia nelle tecnologie che nelle procedure. Perch\u00e9 il documento conservi la sua attualit\u00e0 e validit\u00e0, \u00e8 necessario che lo stesso sia gi\u00e0 strutturato per accogliere gli aggiornamenti ed i miglioramenti e in tutti i soggetti interessati sia sempre viva e sentita questa esigenza.<\/p>\n<p>N &#8211; SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE.<br \/>\nIl documento deve essere sottoscritto dal Datore di lavoro, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione, dal Rappresentante di Lavoratori per la sicurezza e dal Medico competente.<\/p>\n<p>O &#8211; CONSEGNA DI COPIE.<br \/>\nIl Datore di lavoro, ai sensi dell\u2019art. 18, comma 1, lett. p) deve: &#8220;elaborare il documento di cui all&#8217;articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall&#8217;articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l&#8217;espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento \u00e8 consultato esclusivamente in azienda&#8221;.<\/p>\n<p>CONCLUSIONI.<br \/>\nIl Modello proposto pu\u00f2 essere lo strumento di analisi, strumentale alla <strong>creazione di un Modello di Gestione,<\/strong> che riesca ad esprimere quelle effettive particolari esigenze connesse al servizio ed alle peculiarit\u00e0 organizzative e funzionali, che sono la ragione prima del riconoscimento legislativo di cui al citato art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81\/2008, e la capacit\u00e0 degli stessi Organismi di rilevarle e di gestirle in maniera da garantire sicurezza ai propri operatori, come condizione ineludibile di professionalit\u00e0 e di efficienza delle Strutture, dedicate a compiti cos\u00ec delicati come la sicurezza del territorio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il D.Lgs. n. 81\/2008 &#8211; Testo Unico sulla Tutela della Salute e sulla Sicurezza sul lavoro &#8211; costituisce il riferimento<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":510,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[41],"tags":[136,137,134,135],"class_list":["post-562","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sicurezza-sul-lavoro","tag-dpi","tag-modello","tag-operatori-sicurezza","tag-valutazione-rischi"],"wppr_data":{"cwp_meta_box_check":"No"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=562"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/562\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":567,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/562\/revisions\/567"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/510"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=562"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}