{"id":525,"date":"2018-11-22T18:10:34","date_gmt":"2018-11-22T17:10:34","guid":{"rendered":"https:\/\/untesil.org\/?p=525"},"modified":"2018-11-22T18:10:34","modified_gmt":"2018-11-22T17:10:34","slug":"condomini-e-amministratori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/2018\/11\/22\/condomini-e-amministratori\/","title":{"rendered":"Condomini e amministratori"},"content":{"rendered":"<p>Sentenza mette in crisi amministratori e condomini<\/p>\n<p>Cassazione Ritenuti responsabili dell\u2019infortunio mortale di un operaio durante i lavori di manutenzione<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Documento di valutazione dei rischi. Dal 2008 \u00e8 un obbligo a cui devono rispondere gli amministratori di condominio nel momento in cui diventano committenti di lavori da eseguire nell\u2019immobile che amministrano. Purtroppo, per\u00f2, sono ancora tanti gli amministratori di condominio che ignorano questi obblighi e le pesanti ricadute in termini di responsabilit\u00e0 civile e penale. Ad accendere i riflettori su questa questione non da poco \u00e8 arrivata una recente sentenza della quarta sezione della Corte di Cassazione Penale (21 settembre 2017, n. 43452) che ha condannato un amministratore riconoscendogli la responsabilit\u00e0 per un infortunio mortale sul lavoro, a seguito di una caduta dal terrazzo in un immobile condominiale.<\/p>\n<p>Albricci (Airec): pi\u00f9 verifiche<\/p>\n<p>\u00abSpesso \u2013 commenta Oscar Albricci, revisore Airec (Associazione italiana revisori contabili) e amministratore condominiale \u2013 molti pensano che una volta scelta l\u2019impresa appaltatrice, e quindi delegato a terzi tutte le attivit\u00e0 di esecuzione di opere condominiali, la professionalit\u00e0 e le qualit\u00e0 tecniche esistono, quindi esiste anche l\u2019esclusione di ogni responsabilit\u00e0 in capo a chi affida il lavoro. Purtroppo non \u00e8 cos\u00ec. L\u2019amministratore ha l\u2019obbligo di verificare la formazione, le competenze e l\u2019idoneit\u00e0 tecnico-professionale di chiunque si appresti a svolgere un\u2019opera per il condominio. Non solo, ha l\u2019obbligo di predisporre il documento di valutazione dei rischi con l\u2019indicazione delle misure da adottarsi per eliminarli. Deve anche predisporre i relativi presidi antinfortunistici\u00bb.<\/p>\n<p>Il legale: \u00abNo alla superficialit\u00e0\u00bb<\/p>\n<p>\u00abNella sentenza \u2013 conferma l\u2019avvocato Luca Baj del Foro di Bergamo \u2013 emerge la responsabilit\u00e0 dell\u2019amministratore quale committente, per avere affidato con sommaria superficialit\u00e0 lavori a persone non in possesso di adeguata preparazione e per non avere verificato la sicurezza nel contesto lavorativo, indipendentemente da come poi, nella realt\u00e0, sia avvenuto l\u2019infortunio\u00bb. In questo contesto entrano in gioco anche i cond\u00f2mini che attraverso le loro assemblee devono fungere da controllo sull\u2019operato degli amministratori i quali, a loro volta, devono capire che la sicurezza va applicata a tutte le opere e interventi, compreso il cambio di una lampadina, tanto per fare un esempio limite. Come se non bastasse emerge anche l\u2019aspetto economico che riguarda gli amministratori che si sentono di dover chiedere maggiori oneri al condominio per fare fronte ad un lavoro non solo pratico, ma anche di grande responsabilit\u00e0 civile e penale. Anche le aziende che lavorano per i condomini, dovendo redigere a loro volta documenti di valutazioni di loro competenza, inevitabilmente aumenteranno i costi delle loro prestazioni.<\/p>\n<p>Serve maggiore formazione<\/p>\n<p>\u00abL\u2019amministratore \u00e8 arrivato a un bivio \u2013 dichiara ancora Albricci \u2013, abbandonare la professione che presenta sempre pi\u00f9 rischi, oppure scegliere la strada della formazione che permette di fare fronte a tutte le procedure necessarie per tutelarsi e, naturalmente, tutelare il suo condominio\u00bb. Se gli amministratori di condominio non possono dormire sonni tranquilli, questo vale anche per i proprietari di casa che affidano a una sola ditta, o anche a un solo operaio, l\u2019esecuzione di lavori per la manutenzione del loro immobile. Anche per loro vale la legge del 2008 che li indica come responsabili delle condizioni di sicurezza nelle quali avvengono i lavori. Lo sottolinea un\u2019altra recente sentenza della Cassazione che ha confermato la condanna per omicidio colposo a carico di una signora che aveva commissionato la tinteggiatura dell\u2019esterno di casa sua a un unico operaio. Anche in questo caso il lavoratore \u00e8 morto cadendo dall\u2019impalcatura che lui stesso aveva predisposto e che aveva evidenti caratteristiche di instabilit\u00e0. \u00abLa sentenza della Cassazione \u2013 spiega ancora l\u2019avvocato Baj \u2013 parla di \u201ccommittente\u201d, quindi anche il singolo proprietario finisce nella stessa posizione dell\u2019amministratore e rischia di essere chiamato a rispondere sul piano civile e penale\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sentenza mette in crisi amministratori e condomini Cassazione Ritenuti responsabili dell\u2019infortunio mortale di un operaio durante i lavori di manutenzione<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":526,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[41],"tags":[103,99,100,104,102,101],"class_list":["post-525","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sicurezza-sul-lavoro","tag-amministratore","tag-amministratori","tag-condomini","tag-condominio","tag-contratto","tag-manutenzione"],"wppr_data":{"cwp_meta_box_check":"No"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/525","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=525"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/525\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":527,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/525\/revisions\/527"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/526"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=525"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=525"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=525"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}