{"id":484,"date":"2018-11-17T19:34:31","date_gmt":"2018-11-17T18:34:31","guid":{"rendered":"https:\/\/untesil.org\/?p=484"},"modified":"2018-11-17T19:34:31","modified_gmt":"2018-11-17T18:34:31","slug":"lo-stato-che-non-ce-il-sistema-istituzionale-e-le-regioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/2018\/11\/17\/lo-stato-che-non-ce-il-sistema-istituzionale-e-le-regioni\/","title":{"rendered":"Lo Stato che non c\u2019\u00e8: il sistema istituzionale e le Regioni"},"content":{"rendered":"<p>Ogni regione va per conto proprio e spesso, anche dopo gli Accordi fatti in sede di Conferenza con lo Stato, ogni Regione torni a deliberare e legiferare.<\/p>\n<p>Per\u00f2 forse bisogna fare una riflessione chiedendoci se tutto ci\u00f2 avviene e perch\u00e9. Sicuramente non ha funzionato una parte del D. Lgs. 81\/2008. Si tratta del Capo II sul sistema istituzionale.<\/p>\n<p>Il complesso degli articoli ha una coerenza, anche dal punto di vista cronologico. Il funzionamento del sistema istituzionale fa da premessa alla \u201cgestione della prevenzione nei luoghi di lavoro\u201d ed \u00e8 in questa cornice che trovano la loro definizione il Comitato per l\u2019indirizzo e la valutazione delle politiche attive (art. 5), la Commissione consultiva (art. 6), i Comitati regionali di coordinamento (art. 7) ed il Sistema informativo nazionale (art. 8). Queste strutture composte dallo Stato, le Regioni e le parti sociali di fatto non hanno funzionato (tranne l\u2019eccezione nei primi anni della Commissione consultiva).<\/p>\n<p>Una delle maggiori carenze\u00a0 riguarda il SINP\u00a0 (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione). I tempi hanno ormai superato la soglia della comprensione ma, ancora, non si intravvede una via di uscita. Il tavolo tecnico per l\u2019attuazione del Sistema informativo \u00e8 stato costituito con Decreto del Ministro del Lavoro alla fine della scorsa legislatura il 6 febbraio 2018. Non si tratta del funzionamento e della gestione del Sistema da di un altro comitato!<\/p>\n<p>In sintesi i dati raccolti (che dovranno essere raccolti) dal SINP sono necessari ai fini della programmazione delle politiche di salute e sicurezza. Sono dati indispensabili sia per il funzionamento della Commissione consultiva e sia naturalmente per il Comitato di indirizzo. Venendo meno anche dal possesso dei dati, a cascata, \u00e8 tutto il sistema che si \u00e8 impantanato.<\/p>\n<p>Il SINP doveva essere realizzato per le necessit\u00e0 di \u201cconoscere per prevenire\u201d. Per\u00f2 affinch\u00e8 il SINP non rappresenti l\u2019ennesimo scatolone vi sono domande semplici che non hanno mai ricevuto risposta su cosa servono le informazioni e soprattutto a quali soggetti sono rivolte e per farne che cosa? Nel campo della formazione, per fare un esempio che anche ci riguarda, se gli enti formativi non possiedono nessun accesso ai dati e non hanno indicazioni come potranno svolgere una formazione coerente con i dati del SINP.<\/p>\n<p>Tragicomica \u00e8 la situazione in cui versa l\u2019art. 9 che indica nell\u2019INAIL, ISPESL ed IPSEMA gli enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Come noto con la legge 122\/2010 ISPESL ed IPSEMA sono confluite nell\u2019INAIL ma, pur nelle molte e successive modifiche al D. Lgs. 81\/2008 nessuno ha mai pensato di unificare e coordinare questo testo. Si dir\u00e0 che \u00e8 l\u2019INAIL che assorbe tutti i compiti. Si tratta di un modo semplicistico di applicare la legge!. Si dir\u00e0 che \u00e8 una cosa da nulla e non \u00e8 importante confermando cos\u00ec una consuetudine di non abolire completamente gli articoli di una legge quando se ne fa una nuova.<\/p>\n<p>Alla lettera i) comma 6 dell\u2019art. 9 del D. Lgs. 81\/2008 viene definito che l\u2019ISPESL \u2026 \u201cnell\u2019ambito delle sue attribuzioni istituzionali \u2026 pu\u00f2 svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza delle ASL, l\u2019attivit\u00e0 di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale\u201d. Naturalmente tali funzioni venivano trasferite all\u2019INAIL per la loro attuazione con il medesimo personale dell\u2019ex ISPESL (Prima considerazione: avendo l\u2019INAIL un proprio servizio ispettivo avr\u00e0 sicuramente integrato queste funzioni). Successivamente con uno dei decreti del Jobs Act (n. 149 del 14 settembre 2015) veniva istituito l\u2019Ispettorato Nazionale del Lavoro che assume tutte le funzioni di vigilanza sul lavoro, previdenza, assicurativa, salute e sicurezza negli ambienti di lavoro gi\u00e0 esercitate dagli ispettori del Ministero del Lavoro, dell\u2019INPS e dell\u2019INAIL.<\/p>\n<p>Quindi venendo a mancare la funzione ispettiva dell\u2019INAIL a chi resta il compito di applicare, la lettera f) del comma 6. Non si tratta di lana caprina ma, guarda caso, di una questione molto importante, nel sistema di vigilanza. E\u2019 ovvio che se ne debba occupare l\u2019I.N.L. ma, come sempre \u00e8 scritto da un\u2019altra parte.<\/p>\n<p>La questione, appena sollevata, della vigilanza di cui all\u2019art. 13 del D. Lgs. 81\/2008, dopo l\u2019istituzione dell\u2019Ispettorato Nazionale doveva essere analisi di una attenta e seria considerazione tra le funzioni ispettive delle ASL e quelle dell\u2019Ispettorato. Vale la pena ricordare come i riferimenti nazionali sono differenti: il Ministero della Salute per le ASL ed il Ministero del Lavoro per l\u2019Ispettorato. Strutture poi giuridicamente differenti. Il legislatore se l\u2019\u00e8 cavata richiamandosi al coordinamento tra gli organismi che di fatto hanno sottoscritto carte, atti ed accordi ma che rispondono a logiche diverse.<\/p>\n<p>Del resto il compito del coordinamento nazionale delle attivit\u00e0 di vigilanza \u00e8 competenza del Comitato di cui all\u2019art. 5 le cui funzioni sono state, di fatto, espletate nel Piano Nazionale della Prevenzione, elaborato dal Ministero della Sanit\u00e0, che tra i dieci macro-obiettivi prevede di \u201cprevenire gli infortuni e le malattie professionali\u201d promuovere il coordinamento dell\u2019attivit\u00e0 di vigilanza e l\u2019approccio di tipo proattivo attraverso l\u2019adozione di piani integrati di prevenzione degli infortuni ovviamente per \u201cmigliorare la qualit\u00e0 e l\u2019omogeneit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 di vigilanza anche attraverso l\u2019incremento dell\u2019utilizzo di strumenti di enforcement\u00a0 quali l\u2019audit\u201d. Dichiarazioni sicuramente condivisibili che restano appunto belle parole.<\/p>\n<p>Vale la pena ricordare come nei paesi UE che non hanno una strategia nazionale per la salute e sicurezza (nel senso che i Governi non ne hanno mai formalizzata una) mi risultano essere Italia e Lituania. Per questa ragione &#8211; con enorme fatica l\u2019ex Dirigente del Ministero del Lavoro avv. Lorenzo Fantini\u00a0 aveva fatto approvare in Commissione consultiva, nel 2013, un documento sulla &#8220;strategia nazionale per la salute e sicurezza&#8221; che per\u00f2 mai \u00e8 stato nemmeno portato all&#8217;attenzione del Parlamento per la discussione e magari l&#8217;approvazione.<\/p>\n<p>Non sopperisce, a questa mancanza, il Piano Nazionale della Prevenzione del Ministero della Salute che ha un taglio differente. In questo contesto ogni Regione ha operato in modo autonomo senza programmazione, coordinamento e definizione delle risorse in assenza del ruolo centrale di indirizzo politico e di coordinamento.<\/p>\n<p>Pertanto risulta spesso inutile richiamare la leale collaborazione tra stato e regioni allorquando le istituzioni preposte ad operare lo fanno con la sola formalit\u00e0 dei decreti carta che non producono le azioni sostanziali. Da qui, almeno una delle ragioni, per cui in mancanza di un quadro generale certo e di indirizzo le Regioni sono state lasciate a se stesse ed ognuna ha fatto come meglio ha creduto.<\/p>\n<p>La medesima cosa riguarda i Comitati Regionali di Coordinamento, previsti dall\u2019art. 7 come strumenti di pianificazione strategica condivisa e di coordinamento tra la complessit\u00e0 di enti competenti e tra questi e le parti sociali, non hanno adempiuto al proprio ruolo e compiti. La differente composizione e partecipazione delle parti sociali, spesso centralistiche (a livello regionale) ed autoreferenziali non garantiscono tuttora la diffusione delle azioni per migliorare la salute e la sicurezza in modo diffuso ed omogeneo. Lo sforzo di alcune regioni (poco meno della met\u00e0) testimonia la solitudine di questi Comitati ed il loro barcamenarsi pi\u00f9 a livello burocratico che per raggiungere precisi obiettivi. Ci\u00f2 \u00e8 anche dovuto sia alla renitenza degli enti a struttura centrale che alla partecipazione delle organizzazioni dei lavoratori e, in generale, delle parti sociali.<\/p>\n<p>La situazione, nel corso degli ultimi 10 anni, non \u00e8 migliorata sia perch\u00e9 sono venuti a mancare gli adempimenti previsti dal Capo II del D. Lgs. 81\/2008 del sistema istituzionale sia a causa di continue modifiche di commi e articoli al Decreto, contenuti all\u2019interno di in una legislazione confusa e farraginosa. Abbiamo visto modifiche all\u2019interno dei decreti mille proroghe, nelle leggi di bilancio, e laddove capitava. Vi \u00e8 da segnalare che dopo il D. Lgs. 81\/2008 solo con il cosiddetto correttivo D. Lgs. 106 del 2009 \u00e8 stata presa in esame la legge nel suo insieme.<br \/>\nNorme legislative anche importanti e qualificanti sono avulse dal contesto del D. Lgs. 81\/2008 e spesso confliggono con lo stesso, creano confusione, e non ne sviluppano la portata innovativa.<\/p>\n<p>Il tutto condito dall\u2019impossibilit\u00e0 di avere un unico e proprio corpo legislativo. Tra le modifiche e l\u2019applicazione del Decreto si trovano decreti ministeriali ed interministeriali, decreti direttoriali, modifiche introdotte da nuove leggi, circolari, modifiche di decreti, Accordi Stato Regioni per complessivi circa 250 atti! A questi vanno aggiunti gli 84 Interpelli (di cui si passa dai 19 del 2016 ai 2 del 2017 ed ai 3 di oggi del 2018). Mancano dall\u2019elenco tutti gli atti emessi dalle Regioni.<\/p>\n<p>Insomma una situazione complessa e complicata ed in questo quadro il non funzionamento del sistema istituzionale non ne facilita le cose. Del resto che questo sistema non era in grado di funzionare ne aveva dato conto la Commissione parlamentare d&#8217;inchiesta sugli infortuni sul lavoro. Importante fu la sua relazione finale sull\u2019attivit\u00e0 svolta dalla Commissione della XVI Legislatura del 15 gennaio 2013 presieduta dal sen. Tofani che ne aveva anche, inascoltata, cercato di indicare una soluzione.<\/p>\n<p>Per far fronte alle carenze istituzionali che di fatto hanno fin dall\u2019inizio penalizzato il corretto adempimento delle azioni previste dal D. Lgs. 81\/2008, la Commissione Tofani aveva proposto la creazione di una \u201cAgenzia\u201d nazionale per la salute e la sicurezza con un consiglio rappresentativo dei Ministeri, regioni e parti sociali e una direzione operativa che assorbisse tutte le commissioni, comitati, ecc. previsti dal D. Lgs. 81\/2008 che non hanno funzionato e di cui si prevedeva il futuro non funzionamento.<br \/>\nNessuno ha mai preso in considerazione questa proposta!<\/p>\n<p>Concludendo questa breve e provvisoria rassegna sullo \u201cStato che non c\u2019\u00e8\u201d dobbiamo per\u00f2 essere onesti ed affermare con forza e certezza che sulla sicurezza sul lavoro sono stati fatti enormi passi in avanti grazie al D. Lgs. 81\/2008. Una testimonianza dell\u2019impegno di enti, istituzioni, enti ed associazioni, datori di lavoro, professionisti e formatori che hanno fatto e fanno sul serio il proprio lavoro. Uno sforzo che si \u00e8 basato sulla sostanza e non sulla forma, mentre nel suo insieme lo \u201cstato\u201d non ha neppur saputo adempiere bene e sul serio agli aspetti formali.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ogni regione va per conto proprio e spesso, anche dopo gli Accordi fatti in sede di Conferenza con lo Stato,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":94,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[41],"tags":[93,88,89,91,92,90,87,53],"class_list":["post-484","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sicurezza-sul-lavoro","tag-art-13","tag-art-5","tag-art-6","tag-art-8","tag-art-9","tag-art-7","tag-sinp","tag-vigilanza"],"wppr_data":{"cwp_meta_box_check":"No"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/484","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=484"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/484\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":485,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/484\/revisions\/485"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/94"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=484"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=484"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=484"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}