{"id":1112,"date":"2025-10-29T06:42:37","date_gmt":"2025-10-29T05:42:37","guid":{"rendered":"https:\/\/untesil.org\/?p=1112"},"modified":"2025-10-29T07:00:29","modified_gmt":"2025-10-29T06:00:29","slug":"caduta-dallalto-durante-lavori-di-riparazione-sul-tetto-di-un-capannone-aziendale-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/2025\/10\/29\/caduta-dallalto-durante-lavori-di-riparazione-sul-tetto-di-un-capannone-aziendale-2\/","title":{"rendered":"Caduta dall\u2019alto durante lavori di riparazione sul tetto di un capannone aziendale"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cassazione Penale, Sezione Quarta, 11 giugno 2025, n. 22013<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La responsabilit\u00e0 del committente sussiste anche in assenza di un contratto formale di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Suprema Corte ha confermato la condanna inflitta al titolare della ditta committente per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, a seguito della morte di un lavoratore precipitato da un\u2019altezza di sei-sette metri mentre eseguiva lavori di manutenzione affidatigli direttamente dal committente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il cuore della decisione \u00e8 rappresentato dal principio di effettivit\u00e0: <strong>l\u2019obbligo di approntare le misure di sicurezza non dipende dalla forma contrattuale del rapporto, n\u00e9 dalla sua qualificazione subordinata o autonoma<\/strong>. \u00c8 sufficiente che vi sia stato un incarico, anche occasionale, anche in un contesto di amicizia o collaborazione informale, perch\u00e9 si configuri una posizione di garanzia in capo a chi affida il lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il committente, in questo caso, aveva affidato un compito delicato e intrinsecamente pericoloso a un soggetto privo delle necessarie competenze tecniche. Non aveva verificato la sua idoneit\u00e0 professionale, non aveva fornito le informazioni sui rischi specifici, non aveva predisposto misure di prevenzione e protezione adeguate, n\u00e9 si era assicurato che la copertura del capannone fosse idonea a sostenere il peso. Tutti obblighi chiari e puntuali previsti dall\u2019articolo 26 del D.Lgs. 81\/2008 e dall\u2019articolo 148 del medesimo decreto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di fronte a tali mancanze, la Cassazione ribadisce che <strong>la responsabilit\u00e0 non pu\u00f2 essere esclusa invocando l\u2019assenza di un rapporto di lavoro formalizzato<\/strong>. La posizione di garanzia nasce dal fatto stesso di aver affidato il lavoro, a prescindere dalla veste giuridica con cui la prestazione viene resa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il rilievo di questa sentenza va ben oltre il singolo caso. Essa sancisce un principio che dovrebbe essere recepito con chiarezza da imprenditori, committenti e cittadini: <strong>la sicurezza non \u00e8 un onere burocratico<\/strong> da rispettare solo quando si assume un dipendente con regolare contratto, ma \u00e8 un dovere inderogabile che <strong>si attiva ogni volta che si mette una persona nelle condizioni di lavorare, in qualsiasi forma.<\/strong> Troppo spesso, soprattutto nelle realt\u00e0 locali, si assiste a pratiche diffuse di affidamento di lavori a conoscenti o amici, nella convinzione che questo esoneri da obblighi e responsabilit\u00e0. Questa decisione della Cassazione spazza via ogni dubbio: chi affida un lavoro, di qualsiasi natura esso sia, deve garantire che sia svolto in condizioni di sicurezza, pena la propria responsabilit\u00e0 penale in caso di infortunio o morte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cassazione Penale, Sezione Quarta, 11 giugno 2025, n. 22013 La responsabilit\u00e0 del committente sussiste anche in assenza di un contratto<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[48,41,1],"tags":[152,156,268],"class_list":["post-1112","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentenza","category-sicurezza-sul-lavoro","category-senza-categoria","tag-caduta-dallalto","tag-committente","tag-tetto"],"wppr_data":{"cwp_meta_box_check":"No"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1112","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1112"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1112\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1113,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1112\/revisions\/1113"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1112"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1112"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1112"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}