{"id":1020,"date":"2023-07-05T09:01:09","date_gmt":"2023-07-05T07:01:09","guid":{"rendered":"https:\/\/untesil.org\/?p=1020"},"modified":"2023-07-05T09:04:07","modified_gmt":"2023-07-05T07:04:07","slug":"dvr-pos-e-duvri-distinzioni-e-regolamento-di-confini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/2023\/07\/05\/dvr-pos-e-duvri-distinzioni-e-regolamento-di-confini\/","title":{"rendered":"DVR POS e DUVRI: distinzioni e regolamento di confini"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Testo Unico della sicurezza sul lavoro (il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), derivante dall\u2019accorpamento dei previgenti D.Lgs. n. 626\/94 e D.Lgs. n. 494\/96, propone un sistema di organizzazione della prevenzione nel quale il rapporto e la linea di confine tra l\u2019applicazione del Titolo I (\u201cDisposizioni generali\u201d) e l\u2019applicazione del Titolo IV (\u201cCantieri temporanei o mobili\u201d) risultano non esaustivamente delineati. Invero, per espressa indicazione di legge deriva da un lato che, in caso di nomina dei coordinatori, dunque di redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) non deve essere redatto (salvo il caso scolastico dell\u2019impresa che ometta di accettare il PSC a norma di quanto prevede l\u2019art. 96, comma 2, D.Lgs. n. 81\/2008). In tale contesto di organizzazione del lavoro, le imprese rimangono comunque soggette agli obblighi derivanti dall\u2019art. 26, D.Lgs. n. 81\/2008: tuttavia, ai sensi dell\u2019art. 92, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 81\/ 2008, \u00e8 compito primario del coordinatore per l\u2019esecuzione (CSE) quello di organizzare \u201ctra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivit\u00e0 nonch\u00e9 la loro reciproca informazione\u201d, cos\u00ec riproducendosi fedelmente la cosiddetta \u201ctriade gestionale\u201d della sicurezza sul lavoro (1. cooperazione; 2. coordinamento; 3. informazione reciproca) gi\u00e0 prevista dal citato art. 26. A questo riguardo l\u2019allegato XV, D.Lgs. n. 81\/2008 ricomprende tra i contenuti minimi del PSC anche \u201cle modalit\u00e0 organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonch\u00e9 della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi\u201d (Punto 2.1.2, lett. g). Il che del resto altro non \u00e8 che la fedele trasposizione di quanto previsto dalla normativa Comunitaria (Tabella 1). Altro aspetto \u00e8 quello legato ai rapporti tra Documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR) e Documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI): anche qui spesso si fa confusione circa i contenuti operativi dei due documenti, nonch\u00e9 il soggetto deputato a redigerli, assumendosene in tal modo la responsabilit\u00e0 giuridica<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>DVR e DUVRI: le indicazioni della giurisprudenza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cass. pen., sez. IV, sent., 9 febbraio 2015, n. 5857<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quid iuris nel caso in cui un cantiere edile operante in Titolo IV sia \u201cospitato\u201d all\u2019interno dell\u2019area di uno stabilimento industriale soggetto alla (previa) disciplina del Titolo I, D.Lgs. n. 81\/2008? Come interagiscono tra loro, in questa ipotesi, PSC, POS delle imprese edili, DVR dell\u2019impresa ospitante? E soprattutto, <strong>colui che al tempo stesso \u00e8 datore di lavoro committente (secondo il Titolo I) e committente (secondo il Titolo IV), ha l\u2019obbligo di redigere il <\/strong>DUVRI al fine di regolare le interferenze esistenti non all\u2019interno del cantiere, bens\u00ec tra questo e la normale attivit\u00e0 di impresa, ovvero altre attivit\u00e0 che si svolgano contestualmente in Titolo I (ad es. attivit\u00e0 di manutenzione di impianti industriali, che per loro natura sono di regola soggette alla disciplina del <strong>DUVRI)?<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quanto all\u2019ipotesi in cui sia il DUVRI a fare \u201cda ombrello\u201d di copertura al PSC, si pu\u00f2 citare il caso deciso da Cass. pen., sez. IV, sent., 9 febbraio 2015, n. 5857.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Fatto:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">All\u2019interno di uno stabilimento industriale due elettricisti, dipendenti di ditte diverse alle quali erano stati commissionati in regime di Titolo I (art. 26, D.Lgs. n. 81\/2008) lavori di impiantistica in un capannone, mentre stavano operando in quota mediante l\u2019utilizzo di una piattaforma aerea, venivano urtati dal carroponte avviato da un carpentiere di una terza ditta, alla quale erano stati appaltati lavori edili correlati al processo produttivo dello stabilimento, e che assieme ad altre compagini sociali operava in regime di Titolo IV (artt. 88 e ss., D.Lgs. n. 81\/2008).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A seguito del ribaltamento della PLE, i due lavoratori precipitavano a terra, riportando nell\u2019infortunio lesioni personali gravi. Al datore di lavoro dello stabilimento veniva contestata la redazione di un DUVRI inadeguato (in quanto non precludeva l\u2019utilizzo del carroponte, da parte degli edili, nella campata in cui operavano gli impiantisti elettrici); al coordinatore per l\u2019esecuzione si addebitava di non avere adeguato il Piano di sicurezza e di coordinamento alla situazione di compresenza di squadre di lavoro di diversa estrazione funzionale (gli uni interni, gli altri esterni alla realt\u00e0 di cantiere). Pi\u00f9 in particolare l\u2019inadeguatezza del DUVRI consisteva nel fatto di avere previsto, quale misura per la neutralizzazione del rischio interferenziale tra il cantiere edile e i lavori elettrici appaltati, che il personale di cantiere fosse accompagnato durante la circolazione all\u2019interno dello stabilimento; si sarebbe invece dovuto precludere categoricamente l\u2019utilizzo del carroponte nella campata in cui detto personale operava (in una parola, l\u2019interdizione congiunturale dell\u2019uso del carroponte in concomitanza con l\u2019effettuazione dei lavori elettrici). Per altro verso, la previsione contenuta nel PSC di una \u201cdifferenziazione temporale degli interventi nelle aree comuni\u201d quale migliore soluzione adottabile, era rimasta sulla carta, e si era poi risolta solo con indicazioni verbali, da parte del CSE rimaste per\u00f2 ineseguite), di \u201ctogliere la corrente\u201d all\u2019attrezzatura di lavoro. Con il ricorso in Cassazione gli imputati contrastavano la condanna, lamentando che la Corte d\u2019Appello aveva confuso i contenuti del DUVRI con quelli del PSC, attribuendo ad entrambi gli imputati una violazione che era riferibile solo al CSE; infatti, nel caso di specie il capannone dello stabilimento costituiva un cantiere edile (e in ogni caso l\u2019infortunio era occorso agli elettricisti, nel corso dei lavori edili); sicch\u00e8, <strong>posto che il DUVRI non riguarda i cantieri edili, le misure di prevenzione relative a questi ultimi (inclusi i lavori elettrici) erano da prevedersi in via esclusiva nel PSC.<\/strong> <strong>La Cassazione ha per\u00f2 ritenuto giuridicamente errata la premessa di questo ragionamento<\/strong>. Posto che all\u2019interno del capannone operavano sia la ditta in regime di terziarizzazione del processo produttivo, sia le ditte impegnate nei lavori edili per la ristrutturazione del capannone, correttamente il soggetto apicale, definibile quale \u201cpluri-committente\u201d, aveva attivato sia la redazione del DUVRI, sia la redazione del PSC. La condivisibile valutazione della Suprema Corte \u00e8 stata che <strong>l\u2019ambito operativo del DUVRI riguarda non solo la catena \u201cverticale\u201d dell\u2019appalto e del subappalto<\/strong> (e, in questo ambito, la valutazione dei rischi interferenziali e delle ricadute della compresenza sui lavoratori dell\u2019una e dell\u2019altra organizzazione), <strong>ma anche i rischi \u201ctrasversali\u201d derivanti dall\u2019attivit\u00e0 di soggetti \u201cterzi\u201d<\/strong> (ad es. un cantiere edile strutturato ai sensi del Titolo IV, D.Lgs. n. 81\/2008), presenti ed operanti sul medesimo luogo di lavoro, sebbene estranei al criterio, codificato nell\u2019art. 26, D.Lgs. n. 81\/ 2008, dell\u2019\u201cinerenza\u201d con il ciclo produttivo aziendale. Non \u00e8 dunque corretto affermare, poich\u00e9 si risolve in una concezione riduttiva delle funzionalit\u00e0 del DUVRI, che questo debba limitarsi alla tutela dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro committente e dal datore di lavoro appaltatore\/subappaltatore; non a caso <strong>la normativa pone a carico del datore di lavoro committente di fornire agli appaltatori \u201cdettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell\u2019ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivit\u00e0\u201d<\/strong>. Secondo i giudici di legittimit\u00e0, il citato art. 26, Testo Unico contiene insomma <strong>l\u2019esplicito riferimento \u201call\u2019intero ambiente di lavoro e all\u2019intera attivit\u00e0 del datore di lavoro committente<\/strong>\u201d. Se ne ricava quindi che l\u2019obbligo informativo in ordine al c.d. \u201crischio ambientale\u201d <strong>non riguarda soltanto<\/strong> l\u2019organizzazione e la struttura facente capo <strong>al datore di lavoro committente<\/strong>, <strong>ma altres\u00ec<\/strong> ogni fattore di rischio presente nell\u2019ambiente di lavoro entro il quale l\u2019appaltatore, <strong>ciascun appaltatore o subappaltatore, si trover\u00e0 ad operare<\/strong>. Pertanto, ove l\u2019ambiente di lavoro entro il quale l\u2019appaltatore dovr\u00e0 eseguire la prestazione concordata, preveda la presenza di una terza compagine &#8211; ad esempio un lavoratore autonomo al quale sia affidato un diverso appalto interno o lavori edili, finanche strutturati come vero e proprio cantiere ai sensi del Titolo IV, Capo I, D.Lgs. n. 81\/2008 -, <strong>non si pu\u00f2 fare a meno di valutare e di regolare in ogni caso, mediante il DUVRI, i rischi che da quella presenza derivano<\/strong>. \u201cD\u2019altro canto &#8211; scrivono ancora i giudici di legittimit\u00e0 &#8211; sarebbe irragionevole ritenere che possa essere ignorato un fattore di rischio persino pi\u00f9 elevato rispetto a quello determinato dalla compresenza delle organizzazioni del datore di lavoro committente e dell\u2019appaltatore; entrambi, infatti, hanno conoscenza della propria organizzazione e possibilit\u00e0 di conoscere dell\u2019altrui, mentre della ditta estranea all\u2019appalto non \u00e8 nota che la presenza. Non si pu\u00f2 fare a meno di notare, al riguardo, che l\u2019articolo 26 non impone alle parti dell\u2019appalto &#8211; e segnatamente al datore di lavoro committente &#8211; di adempiere agli obblighi informativi, cooperativi e coordinativi anche nei confronti della ditta terza, comunque interferente. Ma ci\u00f2 pu\u00f2 valere quale conferma del fatto che di questa si deve tener conto nella valutazione prevista dall\u2019articolo 26, avendo il legislatore ritenuto che tanto sia sufficiente a fronteggiare il rischio derivante dalla sua presenza nel luogo di lavoro, anche in considerazione &#8211; si pu\u00f2 ipotizzare &#8211; del coinvolgimento della medesima in un diverso processo valutativo (eventualmente quello previsto dagli articoli 88 e ss.)\u201d. N\u00e9 tale situazione di anomala ma non eccezionale \u201cpromiscuit\u00e0\u201d pu\u00f2 essere ordinariamente governata -secondo la Cassazione &#8211; dal Documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR) facente capo al datore di lavoro committente: pena l\u2019impropria &#8211; oltre che eccessivamente gravosa &#8211; estensione del concetto di \u201cmodifiche organizzative\u201d contenuto nell\u2019art. 28, D.Lgs. n. 81\/2008, quale presupposto dell\u2019obbligo di aggiornamento del DVR (il quale deve invece rimanere limitato ai rischi tipici dell\u2019attivit\u00e0 aziendale, nel caso di specie affatto diversi da quelli derivanti dallo svolgimento di lavori edili in quota). La Suprema Corte \u00e8 cos\u00ec giunta ad affermare il principio di diritto secondo il quale, <strong>in tema di valutazione dei rischi nel DUVRI, il datore di lavoro committente \u201cdeve tener conto della presenza di ditte o di lavoratori autonomi terzi operanti all\u2019interno dell\u2019ambiente di lavoro in concomitanza dell\u2019espletamento dei lavori affidati in appalto\u201d<\/strong>, in sintonia con la consolidata Giurisprudenza per la quale la cerchia dei destinatari della tutela prevenzionistica che il datore di lavoro deve apprestare, include tutti i soggetti che prestano la loro opera nell\u2019impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all\u2019ambito imprenditoriale. In essa risultano pertanto ricompresi anche coloro che, pur estranei all\u2019ambito imprenditoriale, vengano comunque ad operare nel campo funzionale dell\u2019imprenditore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Altro fatto: Cass. pen., sez. IV, Sent., 8 aprile 2015, n. 14167<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quanto al rilievo che la \u201cmatrice\u201d del rischio infortunistico assume, ai fini della scelta corretta del modello organizzativo e procedurale da adottare, si pu\u00f2 citare il caso deciso da Cass. pen., sez. IV, sent., 8 aprile 2015, n. 14167. Il direttore di una sede di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) veniva condannato per l\u2019infortunio di un proprio dipendente che, quale agente di scorta di un mezzo denominato \u201calzabinari\u201d di propriet\u00e0 di una ditta esterna appaltatrice, impegnata presso una stazione ferroviaria in operazioni di manutenzione della linea, dopo essere salito sulla pedana di guida del predetto mezzo, ove si trovava anche il conduttore, scivolava dalla pedana e rimaneva con il piede destro incastrato tra il ruotino ed il binario, riportando lesioni personali con amputazione di quattro dita del piede. Si contestava all\u2019imputato, quale datore di lavoro prevenzionistico, di aver omesso di valutare nel Documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR), il rischio di scivolamento dell\u2019agente di scorta dal posto di guida del mezzo di lavoro, tanto pi\u00f9 valutandosi che la prassi operativa di lavoro prevedeva che l\u2019addetto alla scorta salisse sul mezzo scortato, il quale, ancorch\u00e8 omologato, presentava una pedana priva di tavola fermapiedi e di parapetti. L\u2019imputato, opponendosi all\u2019impostazione accusatoria, puntualizzava che il concetto di \u201cvalutazione del rischio\u201d di cui agli artt. 17 e 28, D.Lgs. n. 81\/2008 non pu\u00f2 essere interpretato nel senso di imporre una \u201cesasperata disamina della casistica delle molteplici situazioni in cui possa svolgersi attivit\u00e0 lavorativa\u201d, poich\u00e9 la normativa non fa riferimento alle singole modalit\u00e0 con cui pu\u00f2 ipoteticamente essere svolta l\u2019attivit\u00e0 da ogni singolo lavoratore in ogni specifico intervento. In linea generale poi il rischio di \u201cscivolamento\u201d era gi\u00e0 stato preso in considerazione in alcune schede di sicurezza facenti parte integrante del DVR. Tra l\u2019altro \u2013 sosteneva &#8211; lo scivolamento risulta idoneamente valutato allorch\u00e8 in concreto le misure di natura comportamentale, pur potendo considerare la grande variet\u00e0 delle situazioni di lavoro, risultino nella loro concreta descrizione di immediata percepibilit\u00e0 ed attuazione da parte del lavoratore. Non a caso la funzione programmatica e di indirizzo del DVR consente che, in sede di valutazione dei singoli rischi, si possa fare riferimento a norme comportamentali valide per plurime situazioni di lavoro. La Cassazione, rimarcando che nell\u2019attuale Testo Unico (a differenza di quanto avveniva nei rapporti<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">tra D.Lgs. n. 626\/94 e D.Lgs. n. 494\/96, specificamente disciplinati dall\u2019art. 1, comma 2 del secondo decreto) manca una disciplina di raccordo tra il Titolo I e il Titolo IV (Tabella 2) ha puntualizzato che il giudizio circa la scelta corretta del modello gestionale di tutela delle condizioni di lavoro (DVR, oppure DUVRI, oppure PSC e POS) richiede preliminarmente, sul piano del metodo, l\u2019identificazione della matrice del rischio: rischio intra-aziendale, ovvero rischio di natura interferenziale. Dopodich\u00e8 <strong>si deve valutare se l\u2019interferenza attenga a lavori intrinsecamente governati in regime di Titolo IV, D.Lgs. n. 81\/2008 (artt. 88 e ss.), ovvero alla terziarizzazione del processo produttivo aziendale.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Altro caso<\/strong> \u201cparticolare\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>da Cass. pen., sez. IV, sent., 9 settembre 2015, n. 36474<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durante l\u2019esecuzione di lavori sul raccordo autostradale di una grande citt\u00e0, affidata dall\u2019ANAS ad un\u2019ATI (Associazione temporanea di imprese) e da questa subappaltati &#8211; limitatamente alle attivit\u00e0 di movimento terra, di demolizione di opere stradali esistenti, di pavimentazione stradale e di sistemazione idraulica &#8211; ad un\u2019altra ATI, si verificava il decesso del lavoratore di una delle tre imprese subappaltatrici. Pi\u00f9 precisamente, <strong>sul cantiere edile si stavano eseguendo due distinte lavorazioni<\/strong>: 1. la realizzazione di un muro di terra armata per ottenere una rampa di accesso al raccordo autostradale (realizzato mediante la posa in opera di pannelli in cemento con sagoma ad incastro) e 2. la sistemazione ad area carrabile della zona sottostante al muro medesimo, mediante realizzazione di una cunetta alla francese per lo scolo delle acque meteoriche.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">&nbsp;Alla sistemazione ad area carrabile della zona sottostante al muro attendeva una squadra di operai, comandata da un caposquadra, della quale faceva parte la vittima. Nel corso dei lavori, <strong>il mezzo meccanico che operava per la posa dei pannelli nel livello superiore della costruenda rampa, urtava un pannello di cemento che cadeva sul lavoratore, sito nella zona sottostante il muro armato, cagionandone il decesso<\/strong>. Peraltro l\u2019operatore, che al momento stava posizionando i pannelli in un luogo distante da quello ove si sarebbe poi verificato l\u2019infortunio, era stato chiamato ad operare in tale zona sol perch\u00e8 un camion aveva scaricato della terra nel luogo in cui si dovevano ancora stendere le bandelle cui ancorare i pannelli, ed era quindi necessario rimuovere detto materiale. <strong>I giudici di merito hanno ritenuto che non si fosse tenuto conto dell\u2019interferenza tra le due lavorazioni<\/strong>, svolte peraltro dalla medesima impresa esecutrice e dei conseguenti rischi per i lavoratori, e che del sinistro dovessero pertanto rispondere il preposto e il datore di lavoro dell\u2019operaio deceduto. Il primo era presente sul posto in qualit\u00e0 di caposquadra ed era a conoscenza del concomitante svolgimento delle due lavorazioni; il secondo avrebbe dovuto valutare nel POS (Piano operativo di sicurezza) del rischio derivante dall\u2019interferenza, non considerata accidentale, tra le due lavorazioni. Con i ricorsi per Cassazione, gli imputati deducevano che le lavorazioni non erano interferenti tra loro, atteso che il preposto aveva dato disposizioni a che le due lavorazioni (posa dei pannelli e realizzazione della cunetta) non venissero a svolgersi in sovrapposizione spaziale, cio\u00e8 l\u2019una nello spazio soprastante l\u2019area nella quale si svolgeva l\u2019altra, posto che tra esse si sarebbe dovuta mantenere una distanza di rispetto non inferiore a quaranta metri. Deducevano, inoltre, che la lavorazione di spianamento che aveva provocato l\u2019accidentale caduta del pannello, compiuta a soli sette metri dal muro di terra armata e proprio sull\u2019asse verticale in cui pi\u00f9 sotto si trovava la vittima, era una lavorazione che non era stata n\u00e9 prevista n\u00e9 programmata: essa non poteva quindi che risolversi in un errore nello svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa, idoneo ad interrompere il nesso causale, riconducibile al comportamento dell\u2019operatore del mezzo meccanico. Inoltre, poich\u00e9 i lavori di livellamento del terreno erano eseguiti da un\u2019altra impresa esecutrice, l\u2019attivit\u00e0 di coordinamento incombeva sull\u2019impresa affidataria ai sensi dell\u2019art. 97, D.Lgs. n. 81\/ 2008. In ogni caso poi il rischio di interferenza era insorto non ad origine ma solo in corso d\u2019opera, sicch\u00e9 non era corretta la decisione dei giudici di merito, secondo la quale le lavorazioni dovevano essere programmate fin dall\u2019inizio in regime di interferenza. La valutazione della Suprema Corte \u00e8 stata che effettivamente la Corte d\u2019Appello aveva dato atto che, al momento dell\u2019infortunio, i lavori sulla parte superiore del muro, pur svolgendosi nella zona soprastante al fronte di realizzazione della cunetta, erano in corso in un punto che in verticale non corrispondeva a quello dove stava lavorando la squadra di operai di cui faceva parte la vittima; ma che, a seguito del ritardo prodottosi nell\u2019esecuzione dei lavori tanto nella parte superiore della rampa che in quella inferiore, tali lavorazioni, che erano state previste come non contestuali, si stavano svolgendo nel medesimo contesto ambientale. Dunque i giudici di merito avevano fatto riferimento alle zone complessivamente dedicate alle lavorazioni, non a quelle ove, nel preciso istante dell\u2019incidente, si stavano svolgendo il posizionamento dei pannelli e le attivit\u00e0 di realizzazione della sottostante cunetta. La Cassazione ha cos\u00ec sposato l\u2019assunto di fondo della Corte territoriale, secondo il quale ci\u00f2 che rilevava era che, secondo la configurazione dell\u2019organizzazione di cantiere, <strong>le aree interessate dalle due lavorazioni erano verticalmente corrispondenti, e le due lavorazioni erano contestualmente in esecuzione<\/strong> (in assenza di sfasamento spaziale e di sfasamento temporale). A tal fine era del tutto irrilevante, per la valutazione della sussistenza del rischio interferenziale, considerare la posizione di volta in volta assunta in concreto lungo i fronti di lavoro da coloro che attendevano alle operazioni di posizionamento del muro e da coloro che attendevano alla realizzazione della cunetta (effettivamente nel caso di specie il conducente del mezzo meccanico, prima di essere chiamato a rimuovere il terreno, era intento al posizionamento dei pannelli in altra zona del fronte). La condivisibile soluzione cui la Suprema Corte \u00e8 pervenuta \u00e8 che <strong>ci si trova in presenza di lavorazioni interferenti ogniqualvolta lo svolgimento di pi\u00f9 lavorazioni faccia emergere un rischio aggiuntivo<\/strong>, il quale tuttavia pu\u00f2 derivare non soltanto dalla presenza di un rischio interferenziale \u201cproprio\u201d (svolgimento contemporaneo di pi\u00f9 lavorazioni da parte di imprese diverse), ma anche dalla presenza di un <strong>rischio interferenziale \u201cimproprio<\/strong>\u201d (interferenza tra lavorazioni della stessa impresa), e finanche da fattori diversi dalla contestualit\u00e0 delle operazioni, come avviene nel caso in cui lo svolgimento delle lavorazioni (e la correlata presenza delle imprese) sia solo concomitante. Ci\u00f2 detto, poich\u00e9 era risultato che entrambe le lavorazioni facevano capo alla medesima impresa esecutrice, del rischio interferenziale derivante dalla loro concomitante esecuzione (sebbene nel caso di specie non contestuale, atteso che effettivamente l\u2019operatore del mezzo meccanico stava posizionando i pannelli in un luogo distante da quello ove si sarebbe poi verificato l\u2019incidente, ma era stato improvvisamente chiamato ad operare in tale zona perch\u00e8 un camion aveva scaricato terra ove si dovevano stendere ancora le bandelle ed era quindi necessario rimuoverla), dovesse farsi carico la suddetta impresa, sia in termini di valutazione del rischio nel POS, sia in termini di esercizio concreto della vigilanza durante l\u2019esecuzione dei lavori. La Cassazione ha anche correttamente rilevato che il richiamo da parte degli imputati al DUVRI di cui all\u2019art. 26, D.Lgs. n. 81\/2008, al fine di ricondurre all\u2019impresa affidataria l\u2019obbligo di predisporre le misure dirette a fronteggiare il rischio interferenziale, \u00e8 improprio, atteso che il DUVRI \u201cconcerne rischi che derivano dalla presenza di imprese diverse (rischio interferenziale in senso proprio) e non gi\u00e0, come nel caso, il rischio connesso allo svolgimento di lavorazioni distinte da parte della medesima impresa, da governarsi nello specifico attraverso il POS\u201d. In tale quadro i giudici di legittimit\u00e0 hanno correttamente puntualizzato che la circostanza che l\u2019operatore del mezzo meccanico avesse urtato il pannello mentre rimuoveva del terreno piuttosto che durante la posa dei pannelli, non mutava la natura della interferenza (tra lavorazioni interne ad una stessa impresa, piuttosto che tra imprese diverse), atteso che il rischio per i lavoratori attivi nella zona sottostante non derivava dalle caratteristiche della lavorazione di movimento terra, bens\u00ec era correlabile alla localizzazione di maestranze e\/o di mezzi d\u2019opera nella zona superiore e antistante di posizionamento dei pannelli, qualunque cosa essi facessero. Dunque, la circostanza dedotta dagli imputati che la lavorazione interferente fosse quella di movimento terra svolta da altra impresa &#8211; peraltro secondo le risultanze processuali in posizione arretrata di almeno cento metri rispetto al muro armato, e separata da rete di delimitazione &#8211; \u00e8 stata ritenuta non rilevante. Quanto poi al concetto di \u201csopravvenienza\u201d del rischio interferenziale, che avrebbe dato luogo ad un POS originariamente idoneo (ed eventualmente inadeguato solo con riferimento al successivo sviluppo dei lavori), la Cassazione \u00e8 stata tranchant: anche ad ammettere che la Corte d\u2019Appello abbia errato nel ritenere carente ad origine il POS piuttosto che ascrivere all\u2019imputato il mancato aggiornamento del medesimo, ci\u00f2 che conta \u00e8 la situazione di fatto esistente al momento dell\u2019infortunio, e cio\u00e8 che il POS non prevedesse l\u2019interferenza (poco importa se fin dall\u2019origine, ovvero successivamente).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Da ultimo, sul tema specifico dei rapporti tra DVR e DUVRI<\/strong>,<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Cass. pen., sez. III, sent., 13 febbraio 2023, n. 5907<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il titolare di una ditta incaricata di svolgere, in regime di subappalto di servizi (movimentazione merci), la logistica di un magazzino di propriet\u00e0 di altra ditta, veniva condannato per non avere protetto le aree di lavoro e di passaggio dal rischio di caduta di materiali dall\u2019alto, e per non avere preso in considerazione nel proprio DVR il rischio di caduta di materiali dall\u2019alto. Con il ricorso per Cassazione si deduceva che i giudici di merito avevano fatto confusione tra DVR e DUVRI: in particolare presupponendo erroneamente la disponibilit\u00e0 giuridica dei luoghi da parte dell\u2019imputato, il che non era; e inoltre non considerando che il rischio di caduta di materiali dall\u2019alto \u00e8 un rischio di natura interferenziale, il quale dunque, nel caso di specie, gravava sul committente, il solo ad avere la disponibilit\u00e0 giuridica dei luoghi in cui si svolgeva il lavoro. La Cassazione ha accolto il ricorso, precisando in primo luogo che, qualora in un medesimo luogo operino stabilmente pi\u00f9 lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi, non legati tra loro da rapporto di appalto o da altro rapporto giuridicamente rilevante, ciascun datore di lavoro \u00e8 tenuto alla elaborazione del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR), ai sensi degli artt. 28 e 29, D.Lgs. n. 81\/2008; al contrario, la condotta di omessa elaborazione del DUVRI \u00e8 un reato proprio del datore di lavoro committente, e non pu\u00f2 pertanto essere imputato anche al datore di lavoro appaltatore, atteso che dal testo dell\u2019art. 26, D.Lgs. n. 81\/2008 si evincono due distinti e non sovrapponibili obblighi: da un lato, quello di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, imposto dalla norma ai \u201cdatori di lavoro\u201d genericamente denominati \u201civi compresi i subappaltatori\u201d; dall\u2019altro lato l\u2019obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando il DUVRI; obbligo &#8211; quest\u2019ultimo &#8211; imposto testualmente al solo \u201cdatore di lavoro committente\u201d. Ora, poich\u00e9 l\u2019art. 26, D.Lgs. n. 81\/2008 distingue tra obblighi di coordinamento e di attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro (pur se derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell\u2019esecuzione dell\u2019opera complessiva), i quali gravano su tutti i datori di lavoro, anche se subappaltatori, a norma del comma 2; e l\u2019obbligo di elaborazione del DUVRI, che incombe solo sul datore di lavoro-committente, a norma del comma 3; ne consegue che il datore di lavoro non committente, pur non avendo l\u2019onere di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza, ha per\u00f2 il dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche quando dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell\u2019esecuzione dell\u2019opera complessiva. E a questo riguardo la giurisprudenza ha da tempo chiarito che \u201csi intende per datore di lavoro committente colui che ha la disponibilit\u00e0 giuridica dei luoghi in cui si svolge l\u2019appalto o la prestazione di lavoro autonomo\u201d (Cass. pen., sez. IV, sent., 13 febbraio 2015, n. 6394), in quanto finalit\u00e0 della disciplina normativa \u00e8 di individuare con certezza il titolare primario della posizione di garanzia relativa alla valutazione dei rischi da interferenze, in colui che ha la posizione di dominio del rischio correlato alla compresenza nella sua unit\u00e0 produttiva di pi\u00f9 imprese. Questa soluzione appare coerente con l\u2019obiettivo di incrementare la tutela contro i rischi cui sono esposti i lavoratori, atteso che la redazione di un unico DUVRI \u00e8 stata prevista proprio in funzione di assicurare una valutazione unitaria e globale dei rischi interferenziali, al fine di una pi\u00f9 efficace tutela contro i fattori di pericolo, e non certo per esonerare i datori di lavoro diversi dal committente dagli obblighi di protezione e prevenzione: basti considerare al riguardo che il DUVRI costituisce il risultato di un\u2019attivit\u00e0 di cooperazione e coordinamento tra tutti i datori di lavoro coinvolti. Se dunque gli artt. 17, comma 1, lett. a), e 28, D.Lgs. n. 81\/2008 pongono a carico di \u201ctutti\u201d i datori di lavoro l\u2019obbligo di redigere un documento contenente la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l\u2019attivit\u00e0 lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; al contrario, l\u2019art. 26 del decreto legislativo pone a carico del \u201cdatore di lavoro committente\u201d l\u2019elaborazione di \u201cun unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ci\u00f2, non \u00e8 possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze\u201d. \u00c8 dunque doveroso e imprescindibile distinguere l\u2019obbligo di redigere un documento contenente la \u201cvalutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l\u2019attivit\u00e0 lavorativa\u201d, quale \u00e8 il DVR (posto a carico di \u201cciascuno\u201d dei datori di lavoro coinvolti, anche se subappaltatori), e l\u2019obbligo di redigere un documento contenente la valutazione dei rischi da interferenze qual \u00e8 il DUVRI (obbligo quest\u2019ultimo che grava invece esclusivamente sul datore di lavoro committente). Dunque, in tema di lavori in subappalto, tutti coloro che esercitano un\u2019attivit\u00e0 di lavoro \u2013 quindi anche il subappaltatore che esegua un\u2019opera parziale e specialistica &#8211; ha l\u2019onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro; ci\u00f2 anche se l\u2019organizzazione dell\u2019area di lavoro nel suo complesso faccia capo all\u2019appaltatore, quale titolare dei poteri direttivi generali. Ne deriva che <strong>ogni datore di lavoro, pur se subappaltatore, ha l\u2019obbligo di osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, quindi, deve adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro \u201ctutti\u201d i rischi per la sicurezza e la salute cui i suoi dipendenti sono esposti<\/strong>, e ci\u00f2 anche nell\u2019ipotesi che tali rischi siano dovuti alle \u201cinterferenze\u201d con l\u2019attivit\u00e0 di altre imprese, ed anche quando l\u2019organizzazione del luogo di lavoro rimanga sottoposta ai poteri direttivi dell\u2019appaltatore o del committente. Ogni datore di lavoro, a norma dell\u2019art. 17, D.Lgs. n. 81\/2008, \u00e8 infatti tenuto ad effettuare \u201cla valutazione di tutti i rischi\u201d; e a norma dell\u2019art. 28, comma 2, D.Lgs. n. 81\/2008, ad apprestare le misure di prevenzione e di protezione che si rendono necessarie in conseguenza della valutazione di tali rischi. Tale obbligo non \u00e8 escluso neanche con riguardo ai rischi da \u201cinterferenze\u201d, sol perch\u00e9 il dovere di elaborare un documento unitario di valutazione di tali rischi, ossia il DUVRI, grava in via esclusiva sul datore di lavoro committente. \u00c8 quindi ragionevole ritenere che i datori di lavoro diversi dal committente, pur non dovendo redigere il DUVRI, sono comunque obbligati ad attuare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori dipendenti, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell\u2019esecuzione dell\u2019opera complessiva. Ancora, l\u2019obbligo per ciascun datore di lavoro di adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro \u201ctutti\u201d i rischi per la sicurezza e la salute durante l\u2019attivit\u00e0 lavorativa, non trova un limite neppure quando l\u2019attivit\u00e0 di lavoro in regime di appalto o di subappalto si svolge in un luogo nella disponibilit\u00e0 giuridica di altri, o comunque sottoposto ai poteri direttivi di altri; questo perch\u00e9 l\u2019art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 81\/2008 dispone che <strong>si intendono per luoghi di lavoro non solo i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all\u2019interno dell\u2019azienda o dell\u2019unit\u00e0 produttiva; ma anche \u201cogni altro luogo di pertinenza dell\u2019azienda o dell\u2019unit\u00e0 produttiva accessibile al lavoratore nell\u2019ambito del proprio lavoro<\/strong>\u201d. In ragione della latitudine della disposizione normativa ora citata, <strong>per \u201cluogo di lavoro\u201d deve pertanto intendersi qualunque luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attivit\u00e0 implicante prestazioni di lavoro ed in cui, in conseguenza, il lavoratore deve o pu\u00f2 recarsi per eseguire incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attivit\u00e0: dunque anche i luoghi esterni all\u2019azienda<\/strong> o comunque non sottoposti alla giuridica disponibilit\u00e0 del datore di lavoro, quale \u00e8 stata ritenuta, <strong>ad esempio, finanche \u201cuna strada pubblica ed aperta al pubblico transito, esterna al cantiere<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Conclusioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Via via che passa il tempo, si consolidano sempre di pi\u00f9 le acquisizioni giurisprudenziali, frutto di processi di lenta maturazione dei giudici nell\u2019attivit\u00e0 di interpretazione di una normativa complessa e variegata come quella in materia di sicurezza sul lavoro. 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