{"id":1013,"date":"2023-01-05T11:45:56","date_gmt":"2023-01-05T10:45:56","guid":{"rendered":"https:\/\/untesil.org\/?p=1013"},"modified":"2023-01-05T11:50:29","modified_gmt":"2023-01-05T10:50:29","slug":"esercizio-di-fatto-di-poteri-direttivi-larticolo-299-in-giurisprudenza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/2023\/01\/05\/esercizio-di-fatto-di-poteri-direttivi-larticolo-299-in-giurisprudenza\/","title":{"rendered":"Esercizio di fatto di poteri direttivi: l\u2019articolo 299 in giurisprudenza"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Datore di lavoro \u201cdi fatto\u201d e \u201cformale\u201d, dirigenti e preposti di fatto: la responsabilit\u00e0 concorrente, i poteri esercitati in concreto anche senza investitura, la rilevanza del ruolo formale solo \u201capparente\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Come noto, nel 2008 il Testo Unico con l\u2019introduzione dell\u2019articolo 299 ha codificato in una norma di legge il&nbsp;principio di effettivit\u00e0&nbsp;&#8211; coniato e da sempre applicato dalla giurisprudenza &#8211; con specifico riferimento ai ruoli di datore di lavoro, dirigente e preposto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, l\u2019art.299 del D.Lgs. 81\/08&nbsp;<em>(\u201cEsercizio di fatto di poteri direttivi\u201d)<\/em>&nbsp;prevede che&nbsp;<em>\u201cle&nbsp;<strong>posizioni di garanzia<\/strong>&nbsp;relative ai soggetti di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) [datore di lavoro, dirigente e preposto, n.d.r.] gravano&nbsp;<strong>altres\u00ec <\/strong>su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti&nbsp;<strong>in concreto<\/strong>&nbsp;i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A partire dal 2008 in poi, questa norma \u00e8 stata oggetto di interessanti interpretazioni e applicazioni da parte della giurisprudenza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vi sono infatti varie sentenze della Cassazione Penale &#8211; che hanno richiamato espressamente l\u2019articolo 299 del Testo Unico &#8211; aventi ad oggetto situazioni in cui vi \u00e8 un&nbsp;datore di lavoro \u201cdi fatto\u201d&nbsp;e un datore di lavoro \u201cdi diritto\u201d, un preposto \u201cdi fatto\u201d e un preposto \u201cdi diritto\u201d e cos\u00ec via, o aventi ad oggetto i criteri di individuazione \u201cin concreto\u201d del datore di lavoro, del dirigente e del preposto nei casi in cui l\u2019imputato sia un soggetto sprovvisto di investitura formale il quale eserciti in concreto i poteri direttivi che le corrispondenti definizioni ricollegano rispettivamente a ciascuno di tali soggetti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ancora, vi sono sentenze che entrano nel merito di cosa si intenda per \u201cinvestitura formale\u201d e di come vada interpretato e applicato l\u2019avverbio \u201caltres\u00ec\u201d che \u00e8 contenuto nell\u2019articolo 299&nbsp;<em>(\u201cle posizioni di garanzia\u2026gravano \u201caltres\u00ec\u201d su colui il quale\u2026\u201d).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Vediamone qualcuna, senza pretese di esaustivit\u00e0, partendo dalle pronunce che illustrano e dettagliano il principio contenuto nell\u2019art. 299 fino ad arrivare ad ulteriori ed interessanti sentenze che forniscono esempi concreti delle ricadute pratiche dell\u2019applicazione di tale norma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>&nbsp;<\/strong><strong>L\u2019art. 299 del T.U. \u201cha codificato il principio di effettivit\u00e0\u201d: l\u2019individuazione dei soggetti obbligati \u201cdeve fondarsi non gi\u00e0 sulla qualifica rivestita, bens\u00ec sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In una sentenza (<strong>Cassazione Penale, Sez. IV, 23 settembre 2016 n. 39499)<\/strong>la Corte richiama il principio di effettivit\u00e0 quale&nbsp;<em>\u201cprincipio testualmente e positivamente previsto dall\u2019<strong>art. 299 <\/strong>del D.Lgs. n. 81\/2008 in tema di esercizio di fatto di poteri direttivi.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la Cassazione,&nbsp;<em>\u201ccon tale norma il legislatore ha, invero,&nbsp;<strong>codificato il principio di effettivit\u00e0, <\/strong>elaborato dagli interpreti, al fine di individuare i titolari della posizione di garanzia, secondo un&nbsp;<strong>criterio di ordine sostanziale e funzionalistico.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>In altri termini, l\u2019individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non gi\u00e0 sulla qualifica rivestita, bens\u00ec sulle&nbsp;<strong>funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale<\/strong>&nbsp;(cfr. sez. 4, n. 10704 del 19\/03\/2012).\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Il \u201ccommittente concretamente ingeritosi nei lavori\u201d e l\u2019articolo 299<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un principio analogo \u00e8 stato applicato al committente dei lavori anche da&nbsp;<strong>Cassazione Penale, Sez.IV, 25 agosto 2015 n. 35534, <\/strong>secondo cui nel caso specifico&nbsp;<em>\u201cla qualit\u00e0 di committente del G.P. ed anzi di committente concretamente ingeritosi nell\u2019esecuzione dei lavori, perch\u00e9 da lui stesso coordinati e gestiti (\u2026), si desume dal&nbsp;<strong>diretto coordinamento del cantiere svolto dall\u2019imputato,<\/strong>secondo quanto dal medesimo dichiarato e ulteriormente dedotto dalla telefonata che egli fece al venditore della merce ritirata dal G. per rassicurarlo in merito al pagamento del materiale nonch\u00e9 dai contatti presi con la vittima il giorno precedente il sinistro.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infatti &#8211; precisa la Corte &#8211;&nbsp;<em>\u201cin tema di violazioni prevenzionistiche vige il principio di effettivit\u00e0, oggi assurto a dignit\u00e0 di norma del diritto positivo con l\u2019art.299 d.lgs. n. 81\/2008<strong>; <\/strong>principio in forza del quale<strong>una determinata qualit\u00e0 di rilievo prevenzionistico <\/strong>va affermata<strong>non solo sulla base del dato formale ma anche <\/strong>sulla scorta del<strong>ruolo concretamente assunto dal soggetto.\u201d<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Datore di lavoro di fatto e datore di lavoro di diritto. L\u2019art.299, usando l\u2019avverbio \u201caltres\u00ec\u201d, attribuisce una \u201cresponsabilit\u00e0 in via concorrente (e non esclusiva)\u201d a chi esercita in concreto i poteri e a chi ha una posizione formale, pur se \u201cmeramente apparente\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Del rapporto tra&nbsp;datore di lavoro \u201cdi fatto\u201d&nbsp;e datore di lavoro \u201cdi diritto\u201d &#8211; in termini di accertamento del ruolo e delle responsabilit\u00e0 &#8211; si sono occupate due interessanti sentenze,&nbsp;<em>complementari tra loro.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In una sentenza di quest\u2019anno (<strong>Cassazione Penale, Sez.VII, 1\u00b0 agosto 2016 n. 33799<\/strong>)<strong>,<\/strong>la Corte rigetta il ricorso dell\u2019imputato (datore di lavoro formale) il quale sosteneva che \u201cla carica di amministratore di diritto non \u00e8 di per s\u00e9 sufficiente a fondare la responsabilit\u00e0 penale per i reati commessi nell&#8217;esercizio dell&#8217;impresa quando la gestione di quest&#8217;ultima appartiene nella sua integralit\u00e0 ad altra persona che la esercita di fatto (nel caso in esame il cognato che gli aveva chiesto il favore di intestarsi l&#8217;amministrazione della societ\u00e0).\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Cassazione giudica infondata tale argomentazione in quanto&nbsp;<em>\u201c<strong>\u00e8 vero<\/strong>&nbsp;&#8211; come ricorda anche il ricorrente &#8211; che, secondo un risalente e consolidato insegnamento giurisprudenziale, peraltro oggi codificato dall&#8217;art.299, d.lgs. n. 81 del 2008, la individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sull&#8217;igiene del lavoro deve fondarsi non gi\u00e0 sulla qualifica rivestita bens\u00ec sulle&nbsp;<strong>funzioni in concreto<\/strong>&nbsp;esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione formale) (Sez. U, n. 9874 del 01\/07\/1992, Giuliani, Rv. 191185),&nbsp;<strong>ma \u00e8 altrettanto vero che<\/strong>&nbsp;<strong>l&#8217;art.299,<\/strong>&nbsp;cit.,&nbsp;<strong>attribuisce tale responsabilit\u00e0 in via concorrente (e non esclusiva) a chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro,<\/strong><\/em><em>\u2003<\/em><em>non escludendo in alcun modo quella di quest&#8217;ultimo (il datore di lavoro cio\u00e8).\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infatti &#8211; prosegue la Corte &#8211;&nbsp;<em>\u201c<strong>la responsabilit\u00e0 dell&#8217;amministratore della societ\u00e0, in ragione della posizione di garanzia assegnatagli dall&#8217;ordinamento, non viene meno per il fatto che il ruolo rivestito sia meramente apparente<\/strong>&nbsp;(cos\u00ec, Sez. 4, n. 49732 del 11\/11\/2014, Canigiani, Rv. 261181).<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>L&#8217;esegesi della norma, come proposta dal ricorrente, non solo tradisce il suo&nbsp;<strong>chiaro tenore letterale, reso evidente dall&#8217;uso del termine \u201caltres\u00ec\u201d,<\/strong>&nbsp;ma frustra&nbsp;<strong>anche la \u201cratio\u201d<\/strong>&nbsp;sottesa all&#8217;<strong>onere per il datore di lavoro che intenda validamente trasferire<\/strong>ad altri le proprie responsabilit\u00e0, di&nbsp;<strong>delegare<\/strong>&nbsp;le proprie funzioni nei modi e termini previsti dall&#8217;art. 16, d.lgs. n. 81 del 2008.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In un\u2019altra sentenza, (Cassazione Penale, Sez.IV, 16 febbraio 2015 n. 6723)<strong>,<\/strong>complementare a quella analizzata sopra,&nbsp;<em>\u201cil giudice di primo grado ha affermato che il&nbsp;<strong>G. era stato il datore di lavoro di fatto<\/strong>&nbsp;del L., a ci\u00f2 pervenendo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, che aveva riferito di essere stato ingaggiato telefonicamente dal G. e di aver ricevuto da questi il salario\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ma&nbsp;<em>\u201ca fronte di ci\u00f2&nbsp;<strong>la Corte di appello ha valorizzato dati meramente formali<\/strong>, quali il fatto che la documentazione, tutta formata dopo l\u2019incidente, era stata sottoscritta dalla P. e indicava in questa la datrice di lavoro.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Cassazione giudica&nbsp;<em>\u201cillogica\u201d<\/em>l\u2019argomentazione della Corte d\u2019Appello<em>, \u201cavendo contrapposto ad un accertamento della situazione di fatto un\u2019analisi della&nbsp;<strong>situazione \u201capparente\u201d<\/strong>.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E precisa dunque la Corte:&nbsp;<em>\u201c\u00e8 noto che in materia prevenzionistica,&nbsp;<strong>il datore di lavoro, <\/strong>titolare degli obblighi prevenzionistici, va individuato<strong>sia <\/strong>in colui che risulta&nbsp;<strong>parte in senso formale del contratto di lavoro sia <\/strong>nel soggetto che<strong>di fatto assume i poteri tipici della figura datoriale<\/strong>&nbsp;[\u2026oggi D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 2, lett. b); ed inoltre il D.Lgs.n.81 del 2008,&nbsp;<strong>art. 299<\/strong>].\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertanto&nbsp;<em>\u201cne consegue che&nbsp;<strong>l\u2019individuazione di un datore di lavoro \u201cformale\u201d non si pone in contrapposizione con l\u2019eventualit\u00e0 dell\u2019esistenza anche di un datore di lavoro di fatto;<\/strong>&nbsp;sicch\u00e9 affermare l\u2019esistenza di un&nbsp;<\/em>datore di lavoro<em>sulla scorta di quanto emerge da documenti, nella specie la P. (la cui qualit\u00e0 di proprietaria del fondo non \u00e8 in alcun modo risolutivo ai fini che qui occupano), non pu\u00f2 valere ad escludere che tale ruolo fosse stato in concreto assunto anche dal G.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Preposto di fatto e art. 299: \u201crispetto ad una contestazione che indica chiaramente la \u201cpreposizione di fatto\u201d, l\u2019indagine circa la relazione tra il soggetto e l\u2019organigramma dell\u2019impresa\u201d o la mancanza di delega di funzioni non hanno alcuna rilevanza<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In&nbsp;<strong>Cassazione Penale, Sez.IV, 29 maggio 2014 n. 22246,<\/strong><em>\u201cal C. era stato ascritto di aver&nbsp;<strong>assunto di fatto le funzioni di preposto<\/strong>&nbsp;presso la ditta C. s.r.l. e di aver in tale veste ordinato al dipendente B.O. di salire su un muro di spina dell\u2019immobile visitato per prendere visione dei lavori di ristrutturazione da compiersi successivamente, senza preventivamente segnalare al datore di lavoro le condizioni di pericolo esistenti; sicch\u00e9 al cedimento del muro il lavoratore era caduto a terra riportando lesioni personali\u2026\u201d.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare era stato accertato che&nbsp;<em>\u201cC. avesse assunto il ruolo di&nbsp;<strong>preposto di fatto<\/strong>in quanto titolare di&nbsp;<strong>adeguata competenza professionale<\/strong>, svolgeva un\u2019ampia gamma di mansioni, sia tecniche che commerciali, con ampi&nbsp;<strong>poteri<\/strong>&nbsp;<strong>di<\/strong>&nbsp;<strong>iniziativa e di impulso<\/strong>, esercitati in piena&nbsp;<strong>autonomia,<\/strong>in tale ambito&nbsp;<strong>sovrintendeva<\/strong>&nbsp;all\u2019attivit\u00e0 lavorativa dei dipendenti dell\u2019impresa, vigilando sulla corretta esecuzione delle opere e delle direttive datoriali o di quelle che egli stesso impartiva, nell\u2019ambito dei sopralluoghi finalizzati al procacciamento di affari o commesse, disponeva direttamente della manovalanza dell\u2019impresa e ne ripartiva i compiti.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertanto&nbsp;<em>\u201cil C. che era tenuto a segnalare tempestivamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, nonch\u00e9 ogni altra situazione di pericolo verificatasi durante il lavoro, secondo il disposto del D.Lgs. n.81 del 2008, art.19.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Corte rigetta il ricorso di C. perch\u00e9,&nbsp;<em>\u201cquanto al nucleo sostanziale del ricorso, esso mostra di sovrapporre la figura del&nbsp;<strong>preposto \u201cdi diritto\u201d,<\/strong>&nbsp;quale corrisponde alla ricordata definizione normativa, a quella del \u201c<strong>preposto di fatto\u201d.<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Se per la prima \u00e8 necessario, tra l\u2019altro, che egli abbia ricevuto un incarico dal datore di lavoro e che abbia ricevuto direttive per l\u2019esecuzione dei lavori (cfr. art. 2 cit), nel caso di assunzione di fatto del ruolo la derivazione della posizione di garanzia dal concreto espletamento dei poteri tipici del preposto segnala che non vi \u00e8 alcuna preliminare investitura da parte del datore di lavoro.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">E ci\u00f2&nbsp;<em>\u201clo si ricava, oltre che da una analisi strutturale del fenomeno, dalla&nbsp;<strong>chiara lettera del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 299<\/strong>[\u2026].\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la Cassazione,&nbsp;<em>\u201ccorrettamente, quindi, \u00e8 stato&nbsp;<strong>escluso <\/strong>dai giudici di merito<strong>che assumesse rilevanza, rispetto ad una contestazione che indica chiaramente la \u201cpreposizione di fatto\u201d, l\u2019indagine circa la relazione tra il C. e l\u2019organigramma dell\u2019impresa C.\u201d<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Infine,&nbsp;<em>\u201cper gli stessi motivi non \u00e8 pertinente il richiamo alla disciplina che la delega di funzioni ha rinvenuto nel D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 16.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Occorre infatti tener distinta la tematica della&nbsp;<\/em>delega di funzioni<em>prevenzionistiche [\u2026] da quella evocata dal&nbsp;<strong>\u201cprincipio di effettivit\u00e0\u201d (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 299).<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Infatti, in tema di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori pu\u00f2 affermarsi che&nbsp;<strong>il principio di effettivit\u00e0, se vale ad elevare a garante colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, non vale a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge;<\/strong>&nbsp;se nonostante tale carenza il delegato verr\u00e0 chiamato a rispondere del proprio operato sar\u00e0 in quanto egli ha assunto di fatto i compiti propri del datore, del dirigente o del preposto, e non per la esistenza di una delega strutturalmente difforme dal modello normativo.\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>&#8211; \u201cAnche un soggetto estraneo all\u2019organigramma aziendale\u201d pu\u00f2 essere datore di lavoro di fatto o dirigente di fatto, \u201cin presenza di comportamenti ricorrenti, costanti e specifici, dai quali possa desumersi l\u2019effettivo esercizio di funzioni dirigenziali\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Concludiamo con un\u2019ultima sentenza di quest\u2019anno avente ad oggetto l\u2019articolo 299 del D.Lgs. 81\/08.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In&nbsp;<strong>Cassazione Penale, Sez.IV, 19 luglio 2016 n. 30561,<\/strong>il Tribunale<em>\u201cha dato atto che dalla&nbsp;<strong>acquisita visura storica<\/strong>&nbsp;risultava che l\u2019odierno ricorrente Gr.R., al momento della verificazione dell\u2019incidente,&nbsp;<strong>non rinvestiva alcuna carica direttiva formale nell\u2019organigramma della societ\u00e0<\/strong>&nbsp;e, dunque, non figurava,&nbsp;<strong>formalmente<\/strong>, come soggetto responsabile della C. srl; ma, pur in difetto di una specifica delega, ha individuato nel predetto il soggetto titolare della posizione di garanzia, sulla base delle seguenti circostanze e rilievi [\u2026]:<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>&#8211; in base al generale&nbsp;<\/em>principio di effettivit\u00e0<em>&nbsp;<\/em><em>delle mansioni svolte (principio di elaborazione giurisprudenziale, ma cristallizzato nell\u2019<strong>art.299<\/strong>&nbsp;del d.lgs.n.106\/2009 [d.lgs.81\/2008, n.d.r.], recante il testo unico della salute e sicurezza sul lavoro), la posizione di garanzia deve gravare su colui che &#8211; a prescindere dall\u2019esistenza di un incarico formale e, quindi, pur sprovvisto di regolare investitura &#8211; eserciti in concreto i poteri giuridici corrispondenti al datore di lavoro o al dirigente; con la conseguenza che&nbsp;<strong>anche un soggetto estraneo all\u2019organigramma aziendale pu\u00f2 assumere una dei suddetti ruoli e divenire destinatario della normativa antinfortunistica, in presenza di comportamenti ricorrenti, costanti e specifici, dai quali possa desumersi l\u2019effettivo esercizio di funzioni dirigenziali;<\/strong><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>&#8211; nel caso di specie,&nbsp; Gr.R., nell\u2019ambito del cantiere del quartiere V., aveva rivestito la qualit\u00e0 di responsabile&nbsp;<strong>effettivo<\/strong>&nbsp;della C. srl anche nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese subappaltatrici (e, quindi, anche nei confronti di Gi.R., dipendente della U. snc) [\u2026].\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertanto&nbsp;<em>\u201cGr.R., proprio perch\u00e9 di fatto aveva svolto la qualit\u00e0 di datore di lavoro, era destinatario anche dell\u2019obbligo di garantire la sicurezza dell\u2019ambiente di lavoro dove era stato chiamato ad operare Gi.R.\u201d.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Datore di lavoro \u201cdi fatto\u201d e \u201cformale\u201d, dirigenti e preposti di fatto: la responsabilit\u00e0 concorrente, i poteri esercitati in concreto<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"colormag_page_container_layout":"default_layout","colormag_page_sidebar_layout":"default_layout","footnotes":""},"categories":[48,41],"tags":[238,239,243,242,241,153,240],"class_list":["post-1013","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sentenza","category-sicurezza-sul-lavoro","tag-art-299","tag-datore-di-lavoro","tag-dirigente","tag-figura-datoriale","tag-poteri-direttivi","tag-preposto","tag-principio-di-effettivita"],"wppr_data":{"cwp_meta_box_check":"No"},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1013","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1013"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1013\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1014,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1013\/revisions\/1014"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1013"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1013"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/untesil.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1013"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}