organismi formatori

Min. Interno-VVF, dec. 13 settembre 2018, prot. n. 213 – Approvazione dei requisiti degli organismi formatori, del programma e delle modalità di effettuazione dei corsi di addestramento ex par. 6.1, sez. VI dell’allegato al d.m. 3 febbraio 2016

Art. 1.
Soggetti formatori

l. A norma del punto 6.1 dell’allegato al decreto del Ministro dell’interno 3 febbraio 2016 sono soggetti formatori, abilitati ad effettuare corsi di addestramento, per quanto attiene la sicurezza antincendio, al personale addetto alle operazioni di carico e scarico di gas naturale e di biogas:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) i privati, gli enti o le società, di seguito denominati “organismi formatori”, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.

Art. 2
Requisiti degli organismi formatori

1. Gli organismi formatori devono disporre di un corpo docente formato da unità in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale o triennale ad indirizzo tecnico o diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico, propedeutici all’esercizio di una professione, unitamente ad una comprovata esperienza, almeno biennale, nel settore del gas naturale o biogas, maturata attraverso lo svolgimento di prestazioni tecniche presso enti, società o studi professionali;
b) iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Interno ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
c) certificato dì formazione professionale rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 con specifico riferimento alla gestione delle operazioni di carico, scarico e trasporto delle merci pericolose.
2. Gli organismi formatori devono, altresì, disporre di un’adeguata struttura logistica e gestionale per garantire lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e per assicurare l’espletamento dei compiti previsti dal presente decreto.

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